18 Ott 2021 LTPartners | News: dal 1° gennaio 2022
L’’articolo 1, c. 1103, della L. n. 178/2020 ha previsto un’importante revisione del c.d. “esterometro” (adempimento previsto dall’articolo 1, c. 3-bis, del D. Lgs. n. 127/2015), con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° gennaio 2022.
Le novità in merito all’esterometro a partire dal 2022
Dal 2022 si richiede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, in via obbligatoria, avvalendosi del Sistema di Interscambio (SDI), adottando il formato XML (il formato utilizzato per l’emissione delle fatture elettroniche).
La comunicazione riguarda i dati riferiti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, che non siano state documentate mediante bolletta doganale o fattura elettronica via SDI.
Più in dettaglio, viene previsto che i dati:
– relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
– relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi telematicamente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
La documentazione degli acquisti dall’estero – l’autofattura elettronica
In merito alla novità di prossima introduzione sopra sinteticamente riportata vi sono da segnalare alcune importanti aspetti concernenti la documentazione delle operazioni passive intercorse con soggetti non stabiliti in Italia.
In particolare, per quanto concerne gli acquisti che richiedono l’applicazione del meccanismo del c.d. reverse charge “esterno”, risulta sensibilmente semplificato il processo di integrazione elettronica del documento via SDI.
Il soggetto passivo ha, infatti, la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”, vale a dire:
– TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;;
– TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
– TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, c. 2, del d.P.R. n. 633/72.
Le tempistiche per operare le integrazioni / per l’autofattura elettronica
Sul punto va segnalato che i termini per operare l’integrazione e la relativa annotazione dei documenti integrati differiscono da quelli per la presentazione dell’esterometro.
Infatti, nell’ipotesi di acquisto di beni o servizi da soggetto estero, ad esempio, occorre operare una distinzione in relazione alla circostanza che:
- il cedente/prestatore sia stabilito nell’UE;
- il cedente/prestatore sia stabilito in uno Stato extra UE.
Nel primo caso, infatti, operano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/93, secondo cui l’annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione.
Nel secondo caso, invece, in virtù di quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, l’autofattura dovrà essere emessa in relazione al momento di effettuazione dell’operazione (dovendo il committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell’adempimento degli obblighi IVA).
Regime sanzionatorio
L’articolo 1, c. 1104, L. n. 178/2020 ha modificato, inoltre, il regime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.
In particolare, il novellato articolo 11, c. 2-quater, del D. Lgs. n. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 2,0 per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente.
Inoltre e sempre a partire dal 1° gennaio 2022, viene introdotto un importo massimo della sanzione comminabile pari a € 400,00 su base mensile, riducibile alla metà (€ 200,00 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti.