23 Mar 2021 LTPartners | News: “Decreto Sostegni” per gli enti pubblici
Il recente D.L. n. 41/2021 (anche noto come “Decreto Sostegni”), in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto alcune importanti novità in tema di riscossione tributaria.
Di seguito anticipiamo una sintesi delle principali misure adottate in merito, contenute nell’articolo 4 del richiamato provvedimento di legge:
– sospensione fino al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del d.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro.
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte tra il 1° marzo 2021 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021) se, alla data del 23 marzo 2021, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73. Per le somme oggetto di tali verifiche, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.
(articolo 153 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 41/2021)
– fino al 30 aprile 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione tra il 1° marzo 2021 ed il 23 marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021 e salvo ulteriori proroghe, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
(articolo 152 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 41/2021)
– con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi fino al 30 aprile 2021, i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli altri atti di riscossione (avvisi di accertamento esecutivi). I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 maggio 2021).
(articolo 68 del D.L. 18/2020, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 41/2021)