19 Mar 2020 Decreto legge CURA ITALIA
SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI POTENZIAMENTO DEL S.S.N. E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
In data 17 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto-legge n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto “Cura Italia”).
Nel prosieguo si fornisce una prima sintesi delle principali novità introdotte per imprese, professionisti, dipendenti ed enti pubblici introdotte dal richiamato provvedimento, illustrando e commentando le varie tematiche seguendo lo stesso ordine degli articoli del provvedimento normativo, riportando in calce al relativo paragrafo la norma di riferimento.
L’entrata in vigore del decreto in questione è fissata al 17 marzo 2020 e lo stesso dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 16 maggio.
Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del S.S.N.
Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate al pagamento degli straordinari effettuati dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, dell’importo indicato per ciascuna di esse nella tabella allegata al decreto in esame (v. allegato A al decreto “Cura Italia”).
(articolo 1)
Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro possono sospendere o ridurre l’attività lavorativa dei propri dipendenti a seguito degli eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, presentando una domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (articolo 1, comma 1, d.lgs. 148/2015).
Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti e, nel caso specifico, riferite all’emergenza COVID-19.
Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D. Lgs. 148/2015) è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Il trattamento di integrazione salariale speciale COVID-19 può essere richiesto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Permane l’obbligo di informazione e consultazione sindacale, seppure in modalità “telematica”, entro tre giorni successivi a quello della richiesta, espletata la quale il trattamento potrà essere concesso anche in caso di assenza o di mancato accordo.
Vengono invece derogate le tempistiche previste in materia di obbligo di informazione preventiva alle prescritte rappresentanze sindacali aziendali e territoriali, nonché ai termini temporali di esaurimento della procedura di consultazione sindacale.
Anche il procedimento amministrativo relativo alla richiesta è semplificato. I datori di lavoro potranno infatti presentare la domanda entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Semplificate anche le verifiche dell’INPS per il riconoscimento della domanda. Si ritiene, infatti, che l’INPS non dovrà verificare la sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento, essendo di per sé sufficiente lo stato di emergenza da COVID-19.
La richiesta della CIGO per l’attuale emergenza non rileverà ai fini delle successive richieste, dei periodi di CIGO o di assegno ordinario rispetto al computo dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dagli artt. 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del d.lgs. n. 148/2015.
In relazione alla CIGO concessa a fronte dell’emergenza epidemiologica non è dovuto il pagamento del contributo addizionale previsto dagli artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 (v. art. 19, comma 4).
L’Assegno ordinario è riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti (fino a 15), verso le quali il FIS era tenuto a garantire il solo Assegno di solidarietà.
L’ammissione al trattamento di integrazione salariale dei lavoratori per l’emergenza da COVID-19, prescinde dal possesso del requisito di anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 148/2015, purché i destinatari risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Per la misura in commento è previsto il limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio di tale limite ed in caso di superamento, anche in via prospettica, non verranno prese in considerazione ulteriori domande.
(articolo 19)
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS
Le casse integrazioni straordinarie autorizzate prima dell’emergenza COVID-19 possono essere sospese e convertite in CIGO speciale da coronavirus. Mentre le aziende che hanno in corso una CIGO “ordinaria” possono sempre interrompere preventivamente l’ammortizzatore facendo richiesta della CIGO “COVID-19” per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
L’integrazione salariale straordinaria potrà essere riattivata al termine del periodo utile di CIGO COVID-19.
La CIGO COVID-19 non è conteggiata né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né ai fini del limite massimo di durata CIGO, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D. Lgs. n. 148/2015 (cfr. art. 20, comma 2).
Il trattamento CIGO COVID-19 non prevede pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015 (v. art. 20, comma 3).
Sono disapplicati, in via transitoria, i termini procedimentali di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015, relativi all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale.
Per la misura in commento è previsto il limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio di tale limite ed in caso di superamento, anche in via prospettica, non verranno prese in considerazione ulteriori domande.
(articolo 20)
Assegno ordinario e assegni di solidarietà in corso
Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si introduce – per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso alla data del 23 febbraio 2020 un assegno di solidarietà – la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.
La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso; il predetto assegno potrà riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
(articolo 21)
Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi incluse quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
In pratica, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 dipendente, restando esclusi i datori di lavoro domestico.
Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti (non si tratta di un accordo sindacale aziendale, ma di un accordo quadro stipulato in sede regionale, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale).
I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:
– possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane;
– sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.
Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
(articolo 22)
Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla G.S. INPS e autonomi
La nuova norma prevede la possibilità di usufruire, in relazione ai figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione scolastica, con corresponsione di una indennità pari al 50% per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 151/2001 (recante le regole tecniche per il calcolo dell’indennità di maternità/paternità).
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Specifiche norme sono poste in riferimento ai figli con disabilità.
In ogni caso, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo di cui sopra, è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di fermo scolastico.
Al momento della predisposizione della presente newsletter si evidenzia che non sono stati ancora resi noti i meccanismi operativi per la richiesta di tale indennità all’INPS.
Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio e, qualora da quest’ultimo emerga il superamento del limite di spesa complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
(articolo 23)
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in base al quale, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno) è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (per un totale di 15 giornate usufruibili).
Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
(articolo 24)
Congedo e indennità per dipendenti pubblici e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
Il congedo previsto, in relazione ai figli di età non superiore a 12 anni, per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione scolastica, con corresponsione di una indennità pari al 50% per cento della retribuzione, è allargato anche ai dipendenti del settore pubblico (l’art. 23 lo prevede invece per i dipendenti del settore privato).
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Specifiche norme sono poste in riferimento ai figli con disabilità.
In ogni caso, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo di cui sopra, è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di fermo scolastico.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura
dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Inoltre, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’art. 23, comma 8, in alternativa ai congedi parentali straordinari retribuiti, di cui sopra, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro.
Ai fini dell’accesso a tale ultimo bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto.
Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvederà al monitoraggio e, qualora da quest’ultimo emerga il superamento del limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
(articolo 25)
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
I periodi trascorsi dal lavoratore in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. n. 6/2020, sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Inoltre, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, hanno diritto ad un periodo di assenza, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 19, comma 1, del D.L. n. 9/2020.
Il trattamento di malattia per i periodi trascorsi dal lavoratore in quarantena deve essere supportato dalla certificazione del medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto anche in assenza del provvedimento dell’autorità sanitaria.
Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al provvedimento in commento, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.
(articolo 26)
Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Tale indennità non è tassabile e viene erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Al momento della predisposizione della presente newsletter si evidenzia che non sono stati ancora resi noti i meccanismi operativi per la richiesta di tale indennità all’INPS.
(articolo 27)
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (tra cui rientrano anche gli artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Tale indennità non è tassabile e viene erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Al momento della predisposizione della presente newsletter si evidenzia che non sono stati ancora resi noti i meccanismi operativi per la richiesta di tale indennità all’INPS.
(articolo 28)
Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Tale indennità non è tassabile e viene erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
Al momento della predisposizione della presente newsletter si evidenzia che non sono stati ancora resi noti i meccanismi operativi per la richiesta di tale indennità all’INPS.
(articolo 29)
Indennità lavoratori del settore agricolo
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Tale indennità non è tassabile ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori
(articolo 30)
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione Naspi e DIS-COLL
I termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020, sono allungati da 68 a 128 giorni.
Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.
(articolo 33)
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Sono inoltre sospesi, per il medesimo periodo, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.
(articolo 34)
Disposizioni in materia di terzo settore
Sono prorogati alcuni termini relativi al terzo settore, con l’intento di ovviare alle difficoltà insite nell’organizzazione e nello svolgimento delle assemblee.
In particolare:
– per Onlus, Aps e ODV è prevista la proroga al 31 ottobre 2020, dei termini per l’adeguamento degli statuti alle previsioni del Codice del Terzo settore;
– per le Imprese sociali è prevista la proroga al 31 ottobre 2020, dei termini per l’adeguamento degli statuti alle previsioni del d.lgs. n. 112/2017;
– per Onlus, Aps e ODV, già iscritte nei registri attualmente previsti in base alle normative di settore ancora vigenti, e per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (vale a dire entro il 31 luglio 2020), la scadenza stessa (per l’approvazione dei bilanci) è prorogata al 31 ottobre 2020.
(articolo 35)
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, fermo restando che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria eventualmente già versati.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
(articolo 37)
Disposizioni in materia di lavoro agile
Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti:
– disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, c. 3, L. n. 104/1992; oppure
– che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, c. 3, L. n. 104/1992;
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (di cui agli artt. da 18 a 23 L. n. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
(articolo 39)
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’INAIL provvede – entro il 30 aprile 2020 – a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l’INAIL è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
(articolo 43)
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di ultima istanza.
(articolo 44)
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
A decorrere dal 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4 (mobilità), 5 (individuazione dei lavoratori da licenziare) e 24 (riduzione del personale) della legge n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro – indipendentemente dal numero dei dipendenti – non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 604/1966.
(articolo 46)
Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare
Sull’intero territorio nazionale è sospesa, fino alla data del 3 aprile 2020 prevista dall’art. 2, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, l’attività dei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.
L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei suddetti centri, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
(articolo 47)
Prestazioni individuali domiciliari
Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.
(articolo 48)
Fondo centrale di garanzia PMI
La disposizione in commento è applicabile alle micro, piccole e medie imprese definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sulla base dei seguenti requisiti:
– microimprese: (i) numero medio di unità lavorative annue (ULA) minore di 10; (ii) totale stato patrimoniale minore o uguale a 2 milioni di euro; (iii) fatturato annuo minore o uguale a 2 milioni di euro;
– piccole imprese: (i) numero medio di unità lavorative annue (ULA) minore di 50; (ii) totale stato patrimoniale minore o uguale a 10 milioni di euro; (iii) fatturato annuo minore o uguale a 10 milioni di euro;
– medie imprese: (i) numero medio di unità lavorative annue (ULA) minore di 250; (ii) totale stato patrimoniale minore o uguale a 50 milioni di euro; (iii) fatturato annuo minore o uguale a 43 milioni di euro.
In particolare la norma in commento si pone l’obiettivo di rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto:
– l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;
– la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
– sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
– la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza COVID-19;
– la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
– è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
– sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
– per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
– per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
– è elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;
– sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizioni 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;
– sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
Tali interventi saranno finanziati per 1,5 miliardi di euro in relazione all’anno 2020, a cui si aggiungono gli 80 milioni destinati a ISMEA.
(articolo 49)
Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all’art. 112 del TUB
I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi
all’Organismo responsabile per la gestione dell’elenco dei confidi stessi, sono deducibili dal contributo di cui al comma 22, dell’articolo 13, del D. Lgs. n. 269/2003.
In particolare, tale ultima disposizione prevede che i confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versino annualmente a tale fondo, entro un mese dall’approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti erogati.
(articolo 51)
Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”
È estesa, per 9 mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti la possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa.
Tali soggetti dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.
Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.
A copertura degli oneri di tale provvedimento sono assegnati 400 milioni di euro.
(articolo 54)
Misure di sostegno finanziario alle imprese
Le società che cedono a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 i crediti, commerciali o finanziari, vantati nei confronti di debitori inadempienti possono trasformare:
– le attività per imposte anticipate (DTA) relative alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; e
– le eccedenze ACE che, alla data della cessione dei crediti, non siano state ancora usufruite o dedotte dal reddito imponibile;
in crediti d’imposta.
(articolo 55)
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le microimprese e le piccole/medie imprese (si veda la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6/5/2003, aventi sede in Italia) possono avvalersi, dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione alla banca/intermediario finanziario è corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Possono beneficiare delle misure sopra descritte le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
(articolo 56)
Supporto alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri intermediari finanziari che concedono credito alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori che saranno individuati con apposito decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. (articolo 2, c. 100, lett. a), L. n. 662/1996), possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea.
Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della predetta garanzia e la relativa procedura di escussione nonché saranno individuati i settori nei quali operano le imprese ammesse alla garanzia in questione.
(articolo 57)
Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero (c.d. “ICE”) per lo sviluppo di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell’Unione Europea, potrà essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
(articolo 58)
Supporto per l’acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19
Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell’emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. Le modalità operative degli interventi sopra descritti saranno definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.
(articolo 59)
Rimessione in termini per i versamenti per tutti i contribuenti
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Tale proroga riguarda tutti le tipologie di contribuenti ed è relativa a qualsiasi tipologia di versamento dovuto nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Per la generalità dei contribuenti viene inoltre prevista una sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (diversi dai versamenti), fino al 30 giugno 2020.
Le misure specifiche adottate in tema di proroghe dei versamenti vengono illustrate nei successivi paragrafi.
(articolo 60)
Sospensione dei versamenti per settore turismo e altri settori specifici
La sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (non anche le ritenute sul reddito di lavoro autonomo) e degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, precedentemente disposta relativamente al periodo 2 marzo 2020 – 30 aprile 2020 (v. articolo 8 D.L. n. 9/2020) solo per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator con sede in Italia, viene estesa a tutti i seguenti soggetti:
– federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
– soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
– soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
– soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
– aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
– soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
– soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
– soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
– soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
– ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, c. 1, del D. Lgs. n. 117/2017.
Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per tutti i soggetti di cui al precedente elenco, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
Tutti i sopra menzionati versamenti (IVA, ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
– in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, considerato che il 31 maggio 2020 è festivo); oppure
– mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18 marzo 2020 sono stati riepilogati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche sopra riportate.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti opera fino al 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, considerato che il 31 maggio 2020 è festivo) (con esclusione dell’IVA che resta invece sospesa solo relativamente al versamento in scadenza nel mese di marzo 2020) ed i relativi versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020, fermo restando che con si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.
(articolo 61)
Sospensione dei termini degli adempimenti
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Ad esempio, risulta sospesa – sino al predetto termine – la trasmissione telematica della dichiarazione IVA, la trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici, la trasmissione telematica dei modelli INTRA, la trasmissione dell’esterometro, ecc.
Restano invece non prorogati i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, così come rideterminati dall’articolo 1 del D.L. n. 9/2020 (risulta quindi confermato al 31 marzo il termine ultimo per la trasmissione telematica delle CU e per la consegna delle stesse ai percettori).
Gli adempimenti sospesi (diversi dai versamenti) dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
(articolo 62)
Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per i soggetti con ricavi < € 2.000.000
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione (restano quindi esclusi i versamenti da “avvisi bonari” emessi dall’Agenzia delle Entrate) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
– relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– relativi all’IVA;
– relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La predetta sospensione dei versamenti dell’IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Inoltre, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni “ex zona rossa” della Lombardia e del Veneto), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 (quindi, per tali soggetti vengono prorogati al 1° giugno 2020 anche i versamenti in scadenza nel periodo 21 febbraio 2020 – 31 marzo 2020, indipendentemente dal volume dei ricavi nell’anno precedente).
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, considerato che il 31 maggio 2020 è festivo) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.
(articolo 62)
Sospensione della ritenuta d’acconto per i soggetti con ricavi < € 400.000
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 (ritenute su redditi di lavoro autonomo) e 25-bis (ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) del d.P.R. n. 600/73, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che intendono avvalersi della presente opzione dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della citata norma e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:
– in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, considerato che il 31 maggio 2020 è festivo); oppure
– mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
(articolo 62)
Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (articolo 49, c. 1, d.P.R. n. 917/86) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta/datori di lavoro riconoscono, in via automatica, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta/datori di lavoro, a loro volta, compensano l’incentivo erogato mediante compensazione nel modello F24/F24EP.
(articolo 63)
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
La disposizione sarà attuata mediante un apposito decreto, che dovrà essere adottato entro il prossimo 16 aprile 2020, con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa sopra menzionato.
(articolo 64)
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (si tratta delle attività commerciali che non sono state sospese per obbligo) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione per il pagamento di altri tributi e/o contributi e/o premi assicurativi.
Al momento non risulta ancora istituito il codice tributo da utilizzare nel modello F24/F24EP.
(articolo 65)
Incentivi fiscali per erogazioni liberali
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che:
– prevede l’integrale deducibilità di tali somme;
– non considera destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni ceduti gratuitamente per tali finalità benefiche;
– esenta da imposta sulle donazioni i trasferimenti di predetti beni.
Ai fini IRAP le erogazioni liberali sopra menzionate sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
(articolo 66)
Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
In virtù di quanto precisato dalla relazione illustrativa al decreto in commento, sono esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatiche e le attività di controllo formale.
Quanto alle attività di consulenza resa dall’Agenzia delle Entrate, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini entro cui quest’ultima deve fornire risposta alle istanze di interpello, ivi incluse le ipotesi in cui il contribuente abbia presentato documentazione integrativa o abbia regolarizzato la propria istanza su richiesta dell’Ufficio.
Per il medesimo periodo, sono inoltre sospesi i termini relativi alle seguenti procedure:
– regime di adempimento collaborativo – c.d. “cooperative compliance” (di cui all’articolo 7, c. 2, D. Lgs. n. 128/2015);
– procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (di cui all’articolo 1-bis, D.L. n. 50/2017);
– accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. n. 600/1973);
– rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (di cui all’articolo 31-quater, D.P.R. n. 600/1973);
– patent box (di cui all’articolo 1, cc. da 37 a 43, L. n. 190/2014).
In relazione alle istanze di interpello sopra menzionate viene stabilito che – laddove le stesse siano presentate durante il periodo di sospensione – i termini per la risposta, così come il termine previsto per la regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Salvo che non abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, sono altresì sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività di risposta degli enti impositori alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria formulate ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c., e degli artt. 155-quater 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione.
Infine, la norma conclude prevedendo, in generale, che – con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e in deroga a quanto previsto dall’art. 3, c. 3, L. n. 212/2000 (secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati) – si applica l’articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 (a norma del secondo comma di tale norma “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”).
Pertanto e nell’attesa di chiarimenti ufficiali in merito, è possibile desumere che il termine di accertamento dell’anno d’imposta 2015, in scadenza entro il prossimo 31 dicembre 2020, viene prorogato dalla disposizione testé citata al 31 dicembre 2022.
(articolo 67)
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 giugno 2020).
Non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Viene inoltre prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante norme speciali in tema di sospensione dei termini per eventi eccezionali.
Le predette disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Viene differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento previsto per il 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta “rottamazione-ter” (art. 3, cc. 2, lett. b), e 23, e art. 5, c. 1, lett. d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, c. 1, lett. b), n. 2), del D.L. n. 34/2019), nonché il termine del 31 marzo 2020 in materia di c.d. “saldo e stralcio” (art. 1, c. 190, L. n. 145/2018).
(articolo 68)
Proroga versamenti nel settore dei giochi
I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del T.U. n. 773/1931 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020.
Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
A seguito del DPCM 8 marzo 2020 con cui si è stabilita la chiusura delle attività delle sale bingo risulta non dovuto per il mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività il contributo di cui all’art.1 comma 636 e seguenti della L. 147/2013.
È prorogata di 6 mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco e l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto.
(articolo 69)
Potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
È previsto per il 2020 l’incremento di 8 milioni di euro per la remunerazione dei dipendenti dell’Agenzia impegnati nel rafforzamento dei controlli di porti, aeroporti e le dogane interne a fronte dell’emergenza sanitaria COVID-19, in deroga ai limiti previsti sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa.
(articolo 70)
Menzione per la rinuncia alle sospensioni
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione/pubblicità per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti di tributi e/o contributi previste dal decreto in esame, effettuino uno o più dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
(articolo 71)
Semplificazioni in materia di organi collegiali
È previsto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni nonché adeguata pubblicità delle sedute.
Anche se non espressamente prevista, è estesa la possibilità di utilizzo della videoconferenza anche per gli organi collegiali dei enti pubblici nazionali, degli enti e degli organismi del sistema camerale garantendo però la certezza dell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Stessa previsione è resa possibile per le riunioni di associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e di corretta individuazione dei partecipanti nonché di adeguata pubblicità delle sedute secondo le modalità individuate da ciascun ente. Le disposizioni derivanti dell’articolo in commento non possono generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dovendo le pubbliche amministrazioni provvedere agli adempimenti utilizzando le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili.
(articolo 73)
Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese
Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la CONSOB e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, selezionando l’affidatario tra almeno 4 operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione in cui l’operatore economico deve attestare il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
(articolo 75)
Misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
È previsto dal 9 marzo fino alla data del 15 aprile il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali presso tutti gli uffici giudiziari.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del D. Lgs n. 546/1992.
Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
È espressamente previsto che le norme del presente articolo siano applicabili ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie e alla magistratura militare.
È fatta salva la possibilità per i capi degli uffici giudiziari la possibilità di adottare ulteriori misure di prevenzione.
(articolo 83)
Misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa
È previsto che dall’8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 inclusi tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva.
I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice.
I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.
Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.
È fatta salva la possibilità per i capi degli uffici giudiziari la possibilità di adottare ulteriori misure di prevenzione.
(articolo 84)
Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
È prevista per le funzioni della Corte dei conti l’applicazione delle norme previste agli articoli 83 e 84 sopra commentati.
È fatta salva la possibilità per i capi degli uffici giudiziari la possibilità di adottare ulteriori misure di prevenzione tra le quali le più importanti: il rinvio d’ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.
A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.
(articolo 85)
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
È previsto che il lavoro agile rappresenti la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni al fine di limitare la presenza del personale negli uffici rendendola necessaria solo per le attività indifferibili.
Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando la modalità lavorativa agile
(articolo 87)
Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Le disposizioni di cui all’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, relative alla sopravvenuta impossibilità della prestazione di cui all’articolo 1463 del Codice civile, dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6.
A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, c. 1, lettere b) (sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato) e d) (è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
I soggetti acquirenti presentano, entro 30 giorni dal 17 marzo 2020, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, c. 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6.
(articolo 88)
Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone
A partire dal 17 marzo 2020 e fino alla data del 30 aprile 2020 è previsto che non venga applicata la tassa di ancoraggio attribuita alle Autorità di Sistema Portuale al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e persone. Allo stesso modo è prevista la sospensione del pagamento dei canoni di agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84relativi al periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 con la possibilità di provvedere al pagamento entro e non oltre il 31 dicembre 2020 rateizzando le somme senza l’applicazione di interessi. I pagamenti dei diritto doganali in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile sono differiti di ulteriori 30 giorni senza l’applicazione di interessi.
In considerazione dello stato di emergenza nazionale sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre tutti i veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova nonché alle attività di revisione.
(articolo 92)
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
È previsto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea e che dotino di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione i veicoli adibiti ai servizi.
Il contributo è previsto nella misura del 50% fino ad esaurimento del fondo di 2 milioni di euro istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che verrà adottato entro il termine di 60 giorni, sarà determinata l’entità massima del contributo riconoscibile e verranno disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
(articolo 93)
Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19
È concessa l’autorizzazione al Dipartimento della protezione civile di aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza del virus COVID-19.
L’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
Ciascuna amministrazione beneficiaria attua una apposita rendicontazione separata e al termine dello stato di emergenza nazionale dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet, o in assenza su altro sito internet idoneo, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell’impiego delle suddette liberalità
(articolo 99)
Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
È previsto per il 2020 l’istituzione del “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con dotazione pari a 50 milioni di euro.
I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 218/2016, ad esclusione dell’ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.
I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 297/1999 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.
(articolo 100)
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa al fine di assicurare la ragionevole durata dei procedimenti dando priorità a quelli ritenuti del caso più urgenti.
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
In materia di pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati non è prevista l’applicazione della sospensione dei termini descritta.
(articolo 103)
Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, c. 1, lett. c), d) ed e), del d.P.R. n. 445/2000 (si tratta del i) documento di riconoscimento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare, ii) della carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare, iii) del documento d’identità elettronico), rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.
(articolo 104)
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, c. 2 (per S.p.a. e S.a.p.a.), e 2478-bis del Codice civile (per S.r.l.) o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio annuale d’esercizio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (in luogo del termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Le S.r.l. possono, inoltre, consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, c. 4, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie).
Le S.p.a. con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie un apposito rappresentante (disciplinato dall’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98), anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il suddetto rappresentante, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98).
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
Per le società a controllo pubblico identificate dall’articolo 2, c. 1, lett. m), del D. Lgs. n. 175/2016 (società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile), l’applicazione delle disposizioni sopra sinteticamente illustrate ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(articolo 106)
Differimento di termini amministrativo-contabili
È prevista la proroga dei termini per l’adozione e l’approvazione di bilanci e rendiconti nonché degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 relativamente agli enti locali.
Il termine dei consuntivi relativi all’esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile 2020 è differito al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi diversi dalle società e soggetti alle disposizioni del D. Lgs n. 91/2011. Per l’effetto, slitta al 30 settembre 2020 il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi al 2019 per gli enti o organismi pubblici vigilati e sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigliante competente (il termine era originariamente fissato al 30 giungo 2020).
Il termine per i consuntivi relativi all’esercizio 2019, originariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020 per gli enti gli enti locali di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del D. Lgs. n. 118/2011.
È ulteriormente differito al 30 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020- 2022.
È previsto il differimento al 30 giugno 2020 l’approvazione da parte della giunta regionale dei bilanci di esercizio relativo alla parte del finanziamento sanitario regionale direttamente gestito, ovvero per le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.
È previsto per gli enti locale il differimento al 30 giugno 2020 del termine per:
a) la determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettivo per l’anno 2019 e, in deroga, possono approvarle anche per il 2020 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
b) la deliberazione dello stato deficitarietà e dissesto e degli adempimenti inerenti e conseguenti.
È previsto il differimento del termine fino a 180 giorni per lo scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli articoli 141 e 143 del Testo unico degli Enti Locali.
(articolo 107)
Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
A partire dal 17 marzo 2020 e fino alla data de 30 giugno è previsto, per tutte le operazioni postali, che gli operatori procedano alla consegna dei plichi assicurandosi della presenza del destinatario o di una persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma; la stessa sarà apposta dall’operatore addetto alla consegna con l’indicazione della modalità di recapito.
È prevista inoltre l’applicazione della riduzione del 30% alle sanzioni in materia di violazione del codice della strada se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla costatazione o dalla notificazione della stessa.
(articolo 108)
Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione della quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche trattate (articolo 33, c. 2, D. Lgs. n. 49/2014);
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
(articolo 113)