LTPartners | Legge 197 29.12.2022 o LEGGE DI BILANCIO 2023

LTPartners | Legge 197 29.12.2022 o LEGGE DI BILANCIO 2023

INTRODUZIONE

In data. 29.12.2022 sul S.O. n. 43 alla G.U n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bi­lancio 2023), in vigore dall’1.1.2023.

Nel prosieguo si riepilogano sinteticamente le principali novità per imprese, professionisti ed enti pubblici introdotte dalla richiamata legge, illustrando e commentando le varie tematiche del provvedimento normativo, riportando in calce al relativo paragrafo la specifica disposizione di riferimento.

Si evidenzia che tutte le disposizioni di seguito commentate applicabili alle “imprese” (perlopiù riferibili all’IRES ed all’IMU), sono riferibili agli enti della Pubblica Amministrazione (enti non commerciali) perlopiù con esclusivo riferimento alle eventuali attività commerciali da questi svolte.

 

BONUS MOBILI E ARREDI

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici resta confermata fino al 31 dicembre 2024 ma, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, viene diminuito – seppure in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2022 – il plafond di spesa massima su cui calcolare la suddetta detrazione.

In particolare, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il massimale di spesa per la detrazione in esame viene ridotto da € 10.000 a € 8.000 (in luogo della diminuzione a € 5.000 prevista dalla Legge di Stabilità 2022). Invece, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il massimale di spesa diminuisce da € 8.000 a € 5.000.

Restano invariate le modalità di fruizione della detrazione fiscale in questione:

  • recupero in 10 quote annuali di pari importo esclusivamente in dichiarazione annuale dei redditi;
  • non ammissibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Infine, va ricordato che la detrazione in questione spetta esclusivamente nei confronti dei soggetti IRPEF al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  • sostenimento di spese per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica);
  • connessione della suddetta spesa con l’esecuzione di un intervento di recupero edilizio;
  • l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici;
  • i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (ad es., la ristrutturazione del bagno consente di portare in detrazione le spese per l’acquisto di un nuovo tavolo o di un frigorifero).

(articolo 1, c. 277, L. n. 197/2022)

 

NUOVI LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ IN FORMA SEMPLIFICATA

A decorrere dal 2023, il regime di contabilità semplificata per le imprese viene adottato quale “regime naturale” qualora i ricavi annui di cui agli articoli 57 e 85 del d.P.R. n. 917/86 non siano superiori a:

  • 000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (in luogo del precedente ammontare di 400.000,00 euro);
  • 000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (in luogo del precedente ammontare di 700.000,00 euro).

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 80/2001, espressasi con riferimento ad un precedente adeguamento delle soglie di ricavi per l’accesso al regime di contabilità semplificata, va evidenziato che – al fine di individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2023 – occorre verificare se, nel precedente anno 2022, sia stato o meno superato il nuovo limite di 500.000/800.000 euro di ricavi. Solo qualora in tale ultimo anno siano stati percepiti o conseguiti ricavi di ammontare non superiore alle nuove soglie le imprese potranno beneficiare del regime contabile semplificato nel 2023.

Si segnala, inoltre, che l’intervento legislativo in questione non ha invece alcun rilievo per i soggetti che esercitano arti e professioni, i quali – indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti – adottano sempre il regime di contabilità semplificata, fatta salva la possibilità di optare per la contabilità in forma or­dinaria.

(articolo 1, c. 276, L. n. 197/2022)

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI 4.0

La norma di legge proroga al 30 settembre 2023 (rispetto al precedente termine del 30 giugno 2023) il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Come noto, infatti, l’articolo 1, c. 1057, della L. n. 178/2020 prevede l’applicabilità del credito d’imposta per beni strumentali materiali 4.0 anche per quei beni che siano stati soltanto ordinati entro la data del 31 dicembre 2022, il cui ordine risulti accettato dal venditore e per i quali sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, a condizione che l’investimento sia poi ultimato entro il successivo 30 settembre 2023.

(art. 1, c. 423, L. n. 197/2022)

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI IMMOBILI AI SOCI

La norma riapre i termini per l’effettuazione in via agevolata delle operazioni di:

  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; e
  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

L’assegnazione agevolata e la cessione agevolata di beni immobili sono operazioni finalizzate principalmente a favorire la fuoriuscita degli immobili dalla sfera societaria, facendoli confluire nel patrimonio dei soci, usufruendo di un’imposizione fiscale ridotta.

L’operazione di assegnazione/cessione agevolata deve essere effettuata entro il prossimo 30 settembre 2023, al fine di fruire dei seguenti benefici fiscali:

  • applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate in discussione;
  • ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili (cioè del loro valore di mercato), il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60%, entro il 30 settembre 2023;
  • per il rimanente 40%, entro il 30 novembre 2023.

Viene inoltre prevista anche un’agevolazione in tema di imposte indirette, in relazione alle quali è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell’im­posta di registro proporzionale e l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.

(art. 1, c. 100-105, L. n. 197/2022)

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

La norma dispone la riapertura della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

L’estromissione agevolata di beni immobili consente di far transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale, usufruendo di un’imposizione fiscale ridotta.

Possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori che risultino in attività alla data del 31 ottobre 2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore) e alla data del 1° gennaio 2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione.

Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo il valore catastale dell’immobile in luogo del valore normale dell’immobile (cioè del valore di mercato dell’immobile).

Ai fini delle agevolazioni in esame:

  • l’operazione deve perfezionarsi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023, anche mediante comportamento concludente (ad esempio mediante annotazione nelle scritture contabili);
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il rimanente 40% entro il 30 giugno 2024.

(art. 1, c. 106, L. n. 197/2022)

DETRAZIONE FISCALE PER ACQUISTI DI IMMOBILI IN CLASSE ENERGETICA A/B

La norma di legge introduce una detrazione IRPEF del 50% dell’IVA dovuta sugli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese che le hanno costruite oppure dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

La detrazione in questione è pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti annuali.

Va evidenziato che la detrazione in questione non è una novità per l’ordinamento legislativo tributario italiano, in quanto era già stata prevista per gli anni 2016 e 2017 dall’articolo 1, c. 56, L. n. 208/2016.

Possono quindi ritenersi applicabili già alcuni chiarimenti operativi forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, sintetizzabili nei seguenti punti:

  • sono da considerarsi “imprese costruttrici” non solo le imprese che hanno realizzato l’immobile ex novo ma anche quelle di “ripristino” (che hanno cioè eseguito sull’immobile, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 3, c. 1, lett. c) (restauro e risanamento conservativo), d) (ristrutturazione edilizia) ed f) (ristrutturazione urbanistica) del d.P.R. n. 380/2001);
  • l’immobile oggetto di acquisto deve essere un “immobile nuovo” acquistato direttamente dall’impresa costruttrice (senza che cioè sia intervenuto un acquisto intermedio) (la detrazione, tuttavia, non compete nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita);
  • la detrazione spetta non solo per l’acquisto dell’abitazione principale, ma anche per la “seconda casa” nonché per gli immobili c.d. “di lusso”;
  • l’agevolazione è cumulabile con la detrazione IRPEF del 50% spettante a fronte dell’acquisto di unità immobiliari residenziali facenti parte di edifici interamente ristrutturati, da calcolarsi sul 25% del prezzo di compravendita (con un plafond di spesa massima di € 96.000) (articolo 16-bis, c. 3, del d.P.R. n. 917/86) (in questa ipotesi, tuttavia, la detrazione del 50% sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile non potrà essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto dell’immobile).

Dal tenore letterale della norma, allo stato attuale deve ritenersi che, in relazione a tale detrazione fiscale, non sia possibile usufruire degli istituti della cessione del credito e/o dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L n. 34/2020.

(art. 1, c. 76, L. n. 197/2022)

RIVALUTAZIONE FISCALE DEI TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI

La norma proroga la possibilità di rivalutare il valore dei terreni (sia agricoli sia edificabili) in vista di una loro possibile cessione, ai fini dell’ottenimento di una riduzione della plusvalenza fiscalmente imponibile.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, a condizione che tali terreni siano detenuti al di fuori del regime d’impresa.

Per rideterminare il valore dei terreni occorrerà che, entro il prossimo 15 novembre 2023, un professionista abilitato (ad esempio, un geometra) rediga e asseveri la perizia di stima del valore del terreno.

La rideterminazione del costo fiscale dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 16%, da applicarsi sul valore complessivo del terreno determinato dalla perizia di stima. Tale imposta dovrà essere versata entro il 15 novembre 2023 (in unica soluzione) oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo.

In caso di versamento rateale le scadenze di pagamento sono fissate al 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025. In tale ipotesi, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, calcolato a decorrere dal 15 novembre 2023.

(art. 1, c. 108 e 109, L. n. 197/2022)

RIVALUTAZIONE FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI 

La norma proroga la possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate di cui all’articolo 5 della L. n. 448/2001 in vista di una loro possibile cessione, ai fini dell’ottenimento di una riduzione della plusvalenza fiscalmente imponibile.

Tale possibilità viene inoltre estesa dalla Legge di Stabilità 2023 anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2023, a condizione che tali partecipazioni siano detenute al di fuori del regime d’impresa.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate occorrerà che, entro il prossimo 15 novembre 2023, un professionista abilitato (ad esempio, un dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione.

Peraltro, ai fini della rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il novellato comma 1-bis dell’articolo 5 della L. n. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (secondo quanto previsto dall’articolo 9, c. 4, lett. a), del d.P.R. n. 917/86).

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 16%, da applicarsi sul valore complessivo della partecipazione. Tale imposta dovrà essere versata entro il 15 novembre 2023 (in unica soluzione) oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo.

In caso di versamento rateale le scadenze di pagamento sono fissate al 15 novembre 2023, 15 novembre 2024 e 15 novembre 2025. In tale ipotesi, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, calcolato a decorrere dal 15 novembre 2023.

(art. 1, c. 108 e 109, L. n. 197/2022)

PROROGA DEL BONUS PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La norma in esame dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 del c.d. “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020, inizialmente previsto soltanto con riferimento alle spese dell’anno 2022.

Si tratta di una speciale detrazione fiscale prevista ai fini delle imposte sui redditi, spettante a fronte della realizzazione di interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal D.M. n. 236/89 e realizzati su edifici già esistenti.

Ad esempio, rientrano nell’agevolazione in questione gli interventi di installazione di ascensori e montacarichi, di montascale, la realizzazione di un elevatore esterno, la costruzione di rampe e gli interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.

Peraltro, il bonus barriere architettoniche rientra tra gli interventi ammessi a fruire della cessione del credito e/o dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

Dunque, in base a quanto previsto dal novellato articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020, per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:

  • l’aliquota della detrazione fiscale è elevata al 75% (rispetto a quella ordinaria del 50%);
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;
  • la detrazione fiscale deve essere obbligatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Sul piano soggettivo, il bonus in questione spetta alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici e alle associazioni tra professionisti, ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti commerciali, società di persone, società di capitali).

La suddetta detrazione fiscale è calcolata su un ammontare massimo di spesa di:

  • € 50.000 (per gli interventi negli edifici unifamiliari o per quelli nel­­le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano fun­zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno);
  • € 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se quest’ultimo è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • € 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se quest’ultimo è composto da più di 8 unità immobiliari.

Infine, si segnala che – a seguito delle novità introdotte – le delibere assembleari relative all’approvazione per l’esecuzione dei lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche potranno essere assunte con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio, in luogo della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio precedentemente prevista.

(art. 1, c. 365, L. n. 197/2022)

LE NOVITÀ SULLA DIMINUZIONE DEL SUPERBONUS DAL 110% AL 90%

Per quel che concerne il c.d. “Superbonus 110%” di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 va evidenziato che alcune modifiche a tale normativa erano già state introdotte da parte del D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto “Aiuti quater”, attualmente ancora in fase di conversione in legge), alle quali si sono aggiunte importanti novità previste dalla Legge di Stabilità 2023.

In base al richiamato decreto “Aiuti quater”, è stato previsto che gli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • persone fisiche, con riferimento agli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;

beneficeranno del Superbonus nella misura del 110% soltanto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Invece, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, l’aliquota di detrazione scende dal 110% al 90%. Si ricorda, inoltre, che per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota di detrazione scende ulteriormente al 70% e, infine, per quelle sostenute nel 2025, al 65%.

Tuttavia ed in via transitoria, la norma del D.L. n. 176/2022, come riformulata dalle disposizioni della Legge di Stabilità 2023, prevede che la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 non si applichi nei seguenti casi:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, c. 13-ter, del D.L. n. 34/2020;
  • agli interventi effettuati dai condomìni per i quali:
  • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata antecedentemente al 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 176/2022) e a condizione che per tali interventi, al 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, c. 13-ter, del D.L. n. 34/2020;
  • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e quella del 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, al 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, c. 13-ter, del D.L. n. 34/2020;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abi­litativo.

(art. 1, c. 894, L. n. 197/2022)

SUPERBONS E UNIFAMILIARI

Con riferimento alle c.d. “unifamiliari” va inoltre ricordato che, secondo le disposizioni di cui al D.L. n. 176/2022 (c.d. Decreto “Aiuti quater”, attualmente ancora in fase di conversione in legge), per le persone fisiche che effettuano interventi:

  1. a) su edifici unifamiliari; oppure
  2. b) su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;

il Superbonus spetta nella misura del 110% con riguardo alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

In mancanza del raggiungimento del suddetto 30% alla data del 30 settembre 2022 il contribuente non potrà invece usufruire di nessuna proroga al 2023.

Viene invece prevista un’ulteriore possibilità per le unifamiliari con riferimento ai lavori iniziati nel 2023. Infatti, il Superbonus per tali tipologie di immobili spetta anche in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, ma solo nella misura del 90% e a condizione che:

  • gli interventi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2023;
  • il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi (restano quindi esclusi gli interventi posti in essere da parte di conduttori in locazione e/o comodatari);
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a € 15.000,00.

(art. 9, D.L. n. 176/2022)

SUPERBONUS E ORIZZONTE TEMPORALE PER L’UTILIZZO DEI CREDITI

Per i soli interventi ammessi al Superbonus viene introdotta la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (in luogo delle 4 o 5 rate annuali), i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati (a tal fine dovrà essere inviata all’Agenzia un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario, fermo restando che le modalità attuative per la trasmissione di tale comunicazione dovranno essere definite da un successivo provvedimento).

È importante evidenziare che la modifica normativa è intervenuta esclusivamente sull’orizzonte temporale di utilizzo dei “crediti d’imposta” e non sulla detrazione fiscale da operare in dichiarazione dei redditi. Pertanto, laddove il contribuente non si avvalga della cessione del credito o non benefici dello sconto in fattura da parte del fornitore e decida di fruire del Superbonus direttamente in dichiarazione dei redditi, la detrazione fiscale continuerà ad essere imputata temporalmente in:

  • 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
  • 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute dal 2022.

Invece, per i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura relativi a interventi diversi dal Superbonus, resta l’obbligo di utilizzo in compensazione in 10 rate annuali di pari importo.

Rimane altresì invariata la regola (sia per i crediti da Superbonus sia per quelli da interventi diversi da quest’ultimo) secondo la quale la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso.

(art. 9, D.L. n. 176/2022)

SUPERBONUS PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI ONLUS

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici da parte di ONLUS, ODV e APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, c. 1, lett. b) e c) (immobili e aree di notevole interesse pubblico), e all’articolo 142, c. 1, del D. Lgs. n. 42/2004 (aree tutelate di interesse paesaggistico).

Fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l’applicazione della disciplina che estende la detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche avviene, fino alla soglia di 200 kilowatt, all’aliquota del 110%.

(art. 1, c. 10, L. n. 197/2022)

OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI E IMU

La norma di legge prevede l’esenzione da IMU relativa agli immobili non utilizzabili né disponibili:

  • per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.); oppure
  • per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo IMU dovrà comunicare al Comune territorialmente interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, il possesso e la perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

(art. 1, c. 81, L. n. 197/2022)

ALIQUOTE IMU 

È affidata a un decreto del MEF la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU.

A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (tali aliquote dovranno essere nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell’anno di riferimento), in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

(art. 1, c. 837, L. n. 197/2022)

 ISTITUZIONE DELL’ILIA IN LUOGO DELL’IMU IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

A seguito dell’istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), avvenuta ai sensi della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 14 novembre 2022, la norma in commenta ha precisato che:

  • dal 1° gennaio 2023, per gli immobili siti nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, si applica l’ILIA in luogo dell’IMU; e
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, l’ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (in analogia con quanto disposto dalla normativa vigente ai fini IMU).

(art. 1, c. 834-835, L. n. 197/2022)

 PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”

Sono prorogati al 31 dicembre 2023 (rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2022) i termini per acquistare la prima casa con le agevolazioni previste per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età e aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. agevolazione “prima casa under 36”).

Si ricorda che i benefici consistono nell’esenzione totale dalle imposte di registro e ipo-catastali ovvero, in caso di acquisto soggetto a IVA, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA versata in relazione all’acquisto.

Viene inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2023 anche l’agevolazione prevista per i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile il beneficio “prima casa under 36”, in base alla quale sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.

(art. 1, c. 74, lett. c, L. n. 197/2022)

AGEVOLAZIONE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA E TERRENI MONTANI

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina, consistente nell’assoggettare i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze “qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” (ovvero alle cessioni di aree non edificabili) ad imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, ad imposta catastale in misura dell’1% e con onorari notarili ridotti alla metà, viene estesa anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze effettuati:

  • a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni; e che
  • dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l’iscri­zione nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli IAP.

Con riferimento, invece, ai c.d. “terreni montani” viene prevista:

  • l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa; e
  • l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo

per i trasferimenti della proprietà (a qualsiasi titolo perfezionati) di fondi rustici localizzati nei suddetti territori montani, effettuati a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (oppure che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni, fornendone apposita dichiarazione in atto).

(art. 1, c. 110, L. n. 197/2022)

COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

Viene prorogata anche per il 2023 la detassazione IRPEF per i terreni dichiarati da chi ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa previdenza agricola.

Pertanto, i redditi prodotti da tali soggetti nell’esercizio di tale attività, anche per l’anno 2023, non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nonché dell’addizionale regionale e comunale.

L’esenzione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti (quindi, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario), ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in questo caso, tuttavia, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto la dichiarazione del reddito dominicale è dovuta da parte del proprietario).

(art. 1, c. 80, L. n. 197/2022)

NUOVI LIMITI PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è stato incrementato a € 4.999,99 (rispetto all’importo di € 999,99 che avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2023) il limite per l’effettuazione dei pagamenti in contanti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (articolo 49, c. 1, del D. Lgs. n. 231/2007).

A partire dal 1° gennaio 2023, quindi, i trasferimenti per importi superiori a € 4.999,99 dovranno essere obbligatoriamente effettuati ricorrendo a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Nessuna novità è invece intervenuta in merito all’accettazione dei pagamenti anche tramite carte di debito, di credito e prepagate. Permane infatti l’obbligo, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate. Restano altresì invariate le sanzioni applicabili in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

(art. 1, c. 384, L. n. 197/2022)

INCREMENTO DELLE ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI IMPRESE

Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro periodi di imposta le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio (gli specifici codici ATECO interessati sono analiticamente individuati dall’articolo 1, 66, della L. n. 197/2022) sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. Tale aliquota di ammortamento maggiorata si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei predetti settori.

La medesima aliquota di ammortamento del 6% trova inoltre applicazione anche nei confronti delle società immobiliari di gestione che aderiscono al c.d. “consolidato fiscale”, relativamente ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori sopra indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2023 (1° gennaio 2023), dovranno essere adottate le disposizioni attuative di tale novità.

(art. 1, c. 65-66, L. n. 197/2022)

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ IMMOBILIARI

Viene modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (sia persone fisiche sia società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.

In particolare, viene disposto che i redditi diversi:

  • realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti;
  • il cui valore, per più del 50%, derivi – in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione – direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia;

si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano. Quindi, ad esempio, la plusvalenza che il soggetto residente nello Stato A realizza con la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in una società residente nello Stato B, ma il cui valore deriva in modo preponderante da immobili situati in Italia, si considera fiscalmente prodotta in Italia (e non nello Stato A).

Per espressa previsione di legge, tale disposizione non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Inoltre, in coerenza con la modifica normativa sopra illustrata relativa al collegamento territoriale del reddito, viene stabilito l’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 461/97 delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, derivi – in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione – direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato italiano.

Ai fini di quanto precede, la norma di legge specifica che non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (c.d. “beni merce”) nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.

Non sono invece interessate dalle modifiche sopra evidenziate le plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Da ultimo si evidenzia che la tassazione delle suddette plusvalenze in Italia può trovare un limite nelle clausole di Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

(art. 1, c. 96-99, L. n. 197/2022)

CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLE PMI

Alle piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione  del 6 maggio 2003) che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2023.

(art. 1, c. 395, L. n. 197/2022)

OPERAZIONI INESISTENTI SOGGETTE A REVERSE CHARGE

La norma interviene sulle sanzioni tributarie applicabili in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA.

In particolare, viene previsto che quando l’esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole, trovano applicazione nei confronti di quest’ultimo le più gravose sanzioni amministrative previste dal comma 6 dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 471/97 (tra cui, ad esempio, vi è la sanzione del 90% dell’IVA che il cessionario/committente non avrebbe potuto detrarre), in luogo della sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

(art. 1, c. 152, L. n. 197/2022)

LEGGE SABATINI 

Viene disposto il rifinanziamento della c.d. “Legge Sabatini” (normativa che prevede per le PMI la possibilità di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali) con lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Inoltre, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, viene prorogato di 6 mesi il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti.

(art. 1, c. 414, L. n. 197/2022)

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO A TASSO VARIABILE

La norma proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di rinegoziare i contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati prima del 1° gennaio 2023, al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso.

L’opzione di rinegoziazione spetta fino al 31 dicembre 2023 per i mutuatari che presentino i seguenti requisiti:

  • abbiano un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
  • non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo (salvo diverso accordo tra le parti).

L’agevolazione trova applicazione nei confronti dei contratti di mutuo ipotecario, con tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati (od oggetto di accollo) prima del 1° gennaio 2023, di importo originario non superiore a € 200.000,00 e finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Per effetto della rinegoziazione, il mutuatario ha diritto ad ottenere da parte dell’istituto di credito mutuante l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

(art. 1, c. 322, L. n. 197/2022)

ESENZIONI FISCALI PER LA ZFU

Sono prorogate per il 2023 le esenzioni di carattere fiscale previste dall’articolo 46 del D.L. n. 50/2017 a favore delle imprese e dei professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% nel medesimo anno rispetto al 2015, nonché alle imprese e ai professionisti che hanno intrapreso nei medesimi territori una nuova iniziativa economica entro il 31.12.2021.

(art. 1, c. 746-748, L. n. 197/2022)

ZONE COLPITE DAL SISMA NEL 2016 

Sono prorogate alcune misure di favore per le zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016-2017:

  • le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro;
  • gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili non concorrono all’imponibile Irpef/Ires fino all’anno d’imposta 2022 e sono esenti dall’IMU fino al 2023;
  • le attività con sede legale od operativa nei territori del cratere sono esenti dai canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari anche nel 2023.

(art. 1, c. 750-751, L. n. 197/2022)

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DISTRUTTI O INAGIBILI PER IL SISMA DEL 2012 IN EMILIA-ROMAGNA, VENETO E LOMBARDIA

Per i fabbricati dichiarati distrutti o inagibili a causa del sisma del 20 e del 29 maggio 2012 che ha colpito le Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, viene prorogata l’esen­zione dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

L’esenzione riguarda i fabbricati che siano al contempo:

  • distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
  • siti nei Comuni colpiti dal sisma, individuati dal D.M. 1° giugno 2012 e dagli articoli 67-septies del D.L. n. 83/2012 e 2-bis, c. 43, del D.L. n. 148/2017, come eventualmente rideterminati dai Presidenti delle Regioni interessate.

(art. 1, c. 768, L. n. 197/2022)

AFFRANCAMENTO DEI REDDITI DEGLI OICR

Per gli OICR è prevista la possibilità di considerare realizzati i redditi disciplinati dall’art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR, derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, attraverso l’applicazione di una imposta sostitutiva del 14%.

Tale facoltà è attivabile mediante l’esercizio dell’opzione per l’affrancamento degli OICR assoggettando ad imposta sostitutiva del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Il termine ultimo per esercitare l’opzione in argomento è il 30.06.2023 mediante apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L’opzione in esame si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione.

In tal senso, oggetto di affrancamento potranno essere i titoli posseduti sia alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell’opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2023).

Si precisa che, come espressamente disciplinato, l’opzione per l’affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il c.d. “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del D.lgs. 461/97.

(art. 1 co. 112 – 113, L. n. 197/2022)

AFFRANCAMENTO DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE

Con riferimento alle polizze assicurazione, viene introdotta la possibilità di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.

La norma in esame risulterà applicabile alle polizze che rientrano nei rami I (durata della vita umana) e V (contratti di capitalizzazione) secondo la classificazione di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

Quindi, risulteranno esclusi da tale beneficio i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”).

Il nuovo regime sarà attivabile mediante la richiesta del contraente ed il conseguenziale versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa di assicurazione da versare entro il 16.09.2023.

(art. 1 co. 114, L. n. 197/2022)

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – AMBITO DI APPLICAZIONE

È stabilito il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) a seguito del processo di correzione degli errori contabili. In precedenza, era necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa.

Si precisa che tale disposizione opera unicamente per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti.

Tale norma risulterà applicabile sia ai fini IRES che ai fini IRAP dal periodo d’imposta 2022.

(art. 1 co. 273 – 275, L. n. 197/2022)

DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Dall’1.1.2023 per gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, le dilazioni di pagamento saranno concesse con 20 rate trimestrali e non più con 8 rate per importi inferiori ad € 5.000,00.

(art. 1 co. 159, L. n. 197/2022)

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell’anno 2023.

(art. 1 co. 63, L. n. 197/2022)

PROROGA – TERMINI NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

In base all’art. 25 co. 1 lett. a) del DPR 602/73, in caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In tal senso la norma in esame stabilisce relativamente all’anno 2019 (Modello Redditi, IVA IRAP 2020), grazie alla proroga dell’art. 1 co. 158 della L. 197/2022, lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024 il termine di notifica della cartella di pagamento.

(art. 1 co. 158, L. n. 197/2022)

PROROGA – TERMINI ATTI DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI

Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 472/97, l’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

In merito alle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell’art. 20 del D.lgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

(art. 1 co. 171, L. n. 197/2022)

 PROROGA I TRIMESTRE 2023 – CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS

Viene disposto il riconoscimento anche per il I trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.

In tal senso, ferme restando le specifiche condizione stabilite dalla norma agevolativa, vengono riconosciute:

  • alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023 (il credito è riconosciuto anche per l’energia autoprodotta e auto consumata);
  • alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023;
  • alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici);
  • alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).

Con riguardo ai suddetti crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore è previsto, analogamente alle agevolazioni per il 2022, che ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (quindi entro il 30.5.2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito spettante per il I trimestre dell’anno 2023.

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97 entro il 31.12.2023; a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.

Eventualmente è possibile cedere tali crediti solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

(art. 1 co. 2-9, L. n. 197/2022)

 PROROGA – TERMINI PER LA DOMANDA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO

Viene prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo introdotta dall’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021. Il termine del 31.10.2023 era stato stabilito dall’art. 38 del DL 144/2022, con il quale erano state individuate anche nuove scadenze per il riversamento dei crediti indebitamente compensati. Per accedere al riversamento del credito ex art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 il contribuente deve presentare una richiesta predisposta utilizzando l’apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 188987/2022 e procedere riversamento del credito, che non può avvenire mediante la compensazione di crediti ex art. 17 del D.lgs. 241/97. La proroga del termine di presentazione della domanda al 30.11.2023 non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti stabiliti con l’emendamento approvato in sede di conversione in legge del DL 144/2022, in base al quale è stato previsto che il riversamento del credito potrà essere effettuato in unica rata entro il 16.12.2023, oppure in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi calcolati dal 17.12.2023 per pagamenti rateali, da versare entro il 16.12.2023, il 16.12.2024, e il16.12.2025.

(art. 1 co. 271, L. n. 197/2022)

 

CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

È stabilita la modifica dell’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 stabilendo che le certificazioni disciplinate dalla norma “possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione”. A seguito di tale modifica normativa, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto, prima di tale modifica la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo “iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Inizialmente la certificazione dell’art. 23 co. 2 del DL 73/2022 riguardava:

  • la qualificazione di investimenti effettuati o da effettuare per la classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
  • l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 co. 203 quarto periodo, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. 160/ 2019.

Successivamente, in sede di conversione in legge del DL 144/2022 è stata estesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 la facoltà di chiedere la medesima certificazione.

(art. 1 co. 272, L. n. 197/2022)

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

È stabilita la possibilità di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale tramite l’introduzione di un nuovo istituto cosiddetto “ravvedimento speciale”.

Tale istituto si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso ex art. 13 del D.lgs. 472/97 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale.

Fermo quanto esposto, il ravvedimento speciale rispecchia comunque l’art. 13 del D.lgs. 472/97.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine del 31.3.2023.

Si precisa che per i ravvedimenti già eseguiti all’1.1.2023 ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/97 rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.

Per quanto attiene l’ambito temporale di applicazione nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.

Si precisa che le disposizioni in esame prevedono che “a regolarizzazione “è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

(art. 1 co. 174-178, L. n. 197/2022)

SANATORIA ERRORI FORMALI

Viene introdotta una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023).

Le modalità di attuazione della norma saranno dettate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non possono essere definite:

  • l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele ex artt. 1, 2 e 5 del D.lgs.. 471/9782; le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ex art. 6 del D.lgs. 471/9783;
  • le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi, o sull’indebita compensazione ex art. 13 del D.lgs. 471/9784.

La portata del co. 166 induce a sostenere che tutte le altre violazioni possano astrattamente essere oggetto di sanatoria, sempre che siano formali. Non dovrebbe essere messa in discussione la sanabilità di tutte le violazioni rientranti nell’art. 8 del D.lgs. 471/97, relativo alle violazioni dichiarative che non hanno riflesso sull’imposta, punite con la pena fissa da 250 a 2.000 euro.

(art. 1 co. 166-173, L. n. 197/2022)

 DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

La disposizione in esame riguarda gli avvisi bonari emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72.

In tal senso, rientrano nella definizione agevolata gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all’1.1.2023 e quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all’1.1.2023.

Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve, in armonia con l’art. 2 del D.lgs. 462/97, accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi nella misura del 3,5% annuo, come prevede l’art. 6 co. 1 del DM 21.5.2009.

La definizione si perfeziona pagando le somme dovute entro i 30 giorni.

Si precisa che al fine di definire gli avvisi è necessario che all’1.01.2023 il menzionato termine non sia spirato.

Nel caso in cui l’avviso bonario sia recapitato all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione il contribuente dispone di un tempo maggiore, siccome il termine dei 30 giorni “decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica” della comunicazione. Quindi, secondo il combinato disposto degli articoli in esame, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso. I 60 giorni decorrono dalla data di invio dell’avviso all’intermediario; non rileva il giorno in cui è avvenuto lo “scarico” dell’avviso.

Si precisa che la disposizione in esame riguarda anche i contributi previdenziali, ancorché la loro riscossione avvenga solo mediante l’avviso di addebito ex art. 30 del DL 78/2010, quantomeno

nel caso dell’INPS.

Le somme dovute devono essere versate con il modello F24.

(art. 1 co. 153-157, L. n. 197/2022)

DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

In base a quanto disposto dall’articolo 1 co. 180 della L.179/2022 è stabilito che: “Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate”.

Trattasi di una peculiare forma di acquiescenza, che si concretizza come di consueto nel versamento degli importi scaturenti dall’atto, tenendo conto delle riduzioni di sanzioni calcolate sulla pena irrogata e non sul minimo. In ogni caso, l’ammontare delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi su ciascun tributo.

Si precisa che tale norma riguarda tutti gli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA e IRAP che rientrano nell’acquiescenza. Per gli avvisi di liquidazione, essa è invece circoscritta alle casistiche dell’art. 15 del D.lgs. 218/97 (ad esempio, disconoscimento delle agevolazioni prima casa).

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all’1.1.2023. Quindi, non deve essere decorso, all’1.1.2023, il termine di 60 giorni per il ricorso. Ovviamente la notifica del ricorso preclude l’acquiescenza.

Non è possibile computare la sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni derivante dalla domanda di adesione ex art. 6 co. 2 del D.lgs. 546/92. Trattasi pur sempre di un’acquiescenza ex art. 15 del D.lgs. 218/97, che postula la rinuncia non solo al ricorso ma pure alla domanda di adesione.

L’art. 2 co. 5 del D.lgs. 218/97 (a cui rinvia l’art. 15 del D.lgs. 218/97), richiamato dall’art. 1 co. 179 – 185 della L. 197/2022 prevede che l’adesione ha effetto sui contributi previdenziali la cui base imponibile è la stessa delle imposte sui redditi, come i contributi INPS dovuti alle Gestioni Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell’istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso.

E’ prevista la possibile dilazione che può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo applicando gli interessi legali.

Si precisa che non è ammessa la compensazione di cui all’articolo 17 del D.lgs. 241/1997.

(art. 1 co. 179-185, L. n. 197/2022)

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA

In prima analisi va sottolineato che il sistema non prevede forme definitorie per gli avvisi di recupero dei crediti di imposta. Secondo la prassi degli uffici tali atti non possono né formare oggetto di adesione né essere definiti mediante acquiescenza ex art. 15 del D.lgs. 218/97.

Le disposizioni in esame introducono una definizione ad hoc per tali avvisi di recupero del credito.

Per effetto dell’art. 1 co. 181 della L. 197/2022, “Le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso”.

Naturalmente, al fine di definire la controversia è necessario che gli avvisi di recupero siano:

  • atti non impugnati e impugnabili all’1.1.2023;
  • di atti notificati sino al 31.3.2023.

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all’1.1.2023. Quindi, non devono essere decorsi, all’1.1.2023, i 60 giorni per il ricorso.

Se il contribuente decide di definire non può contestare la natura della violazione, dovendo applicare la riduzione a 1/18 sulla violazione così come qualificata dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, se ad avviso del funzionario:

  • si tratta di credito non spettante, le sanzioni sono dell’1,67% (30/18);
  • si tratta di credito inesistente, le sanzioni sono dal 5,56% all’11,11% (da 100/18 a 200/18).

Si precisa che secondo prassi nei casi di avviso di recupero del credito non risulterà operante né il meccanismo del cumulo giuridico ne la continuazione.

(art. 1 co. 179-185, L. n. 197/2022)

 REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Con la norma in esame viene introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata.

Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione è richiesto che all’1.1.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto, a tale data, la cartella di pagamento o l’intimazione.

Regolarizzando il contribuente ottiene lo stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi. Inoltre, evita gli effetti della decadenza dalla dilazione, primo fra tutti la sanzione del 45%. La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza possibilità di compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97, scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi legali.

In caso di mancato integrale pagamento delle somme dovute, la regolarizzazione non si perfeziona e gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni sono iscritti a ruolo, maggiorati della sanzione ex art. 13 del D.lgs. 471/97 pari al 30%, calcolata sul residuo dell’imposta non versata.

In caso di mancato perfezionamento, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre “del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto”.

(art. 1 co. 219-221, L. n. 197/2022)

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

La definizione delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022, concerne solo le entrate rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono di conseguenze escluse le liti in cui sono parti diversi enti impositori, ancorché di natura tributaria. Del pari, sono esclusi i processi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea, inclusa l’IVA all’importazione.

Per definire, è necessario presentare istanza entro il 30.6.2023, e i benefici sono in parte dipendenti dalle sentenze che sono state depositate alla data dell’1.1.2023.

Ove ci si avvalga della definizione e l’Agenzia fiscale non opponga alcun diniego, il processo si estinguerà a spese compensate.

Per poter definire la lite, occorre:

  • che, entro l’1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di avvenuta consegna della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio);
  • che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado, anche in Cassazione o in rinvio.

In merito ai benefici della definizione si ha di norma riguardo alle sentenze

depositate all’1.1.2023:

  • se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Ove il ricorso è “pendente iscritto nel primo grado”, viene meno il 10% del tributo.

Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati

ex art. 7-bis del D.lgs. 241/97), si paga:

  • il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
  • il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.

In base alla prassi, quando si tratta di liti relative ad atti di riscossione (cartella di pagamento, intimazioni, fermi, ipoteche) occorre considerare la parte processuale in senso formale. Pertanto, se l’Agenzia fiscale, a seguito di notifica del ricorso, di chiamata in causa o intervento, è parte, la lite potrebbe essere definibile.

La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022.

Di norma, quest’ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell’80 delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000 euro o sino a 50.000 euro, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore.

L’Agenzia fiscale, per poter fruire dell’art. 5 della L. 130/2022 deve essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale. Nella definizione ex art. 1 co. 186 della L. 197/2022 si guarda, di norma, all’ultima sentenza depositata all’1.1.2023.

La definizione non riguarda i processi sui contributi dovuti all’INPS o ad altri enti di previdenza (devoluti comunque al giudice ordinario), ancorché la base imponibile sia la stessa delle imposte sui redditi.

Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.

Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 30.6.2023, mediante modello approvato dall’Agenzia fiscale.

Entro la medesima data del 30.6.2023 bisogna pagare le somme o la prima rata. È escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo127. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso. Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso:

  • il processo rimane sospeso sino al 10.7.2023;
  • se, entro il 10.7.2023, il contribuente deposita in giudizio la copia della domanda di definizione e dell’attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, viene dichiarata subito l’estinzione del giudizio.

Per ottenere la sospensione, la legge richiede espressamente di dichiarare, in udienza o mediante atto depositato in segreteria, di volersi avvalere della definizione, sicché la sospensione potrebbe non essere concessa ove il difensore, in via generale, dichiari di valutare la possibilità di fruirne.

Il diniego di definizione va notificato entro il 31.7.2024.

Insieme al ricorso contro il diniego è possibile chiedere la revocazione della pronuncia di estinzione, ormai definitiva.

I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l’appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2023 e il 31.7.2023.

La sospensione riguarda solo le controversie definibili.

(art. 1 co. 186-205, L. n. 197/2022)

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA

È introdotta una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all’1.1.2023. Non si tratta di definizione ad hoc ma di una ordinaria conciliazione giudiziale con alcune particolarità, non a caso si applica in quanto compatibile l’art. 48 del D.lgs. 546/92.

Tale conciliazione è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022. Il contribuente può quindi dover valutare se fruire della definizione delle liti oppure della conciliazione agevolata, tenendo presente che:

  • nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi;
  • la conciliazione presuppone un accordo con l’Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso;
  • la conciliazione giudiziale è circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione di quelli liquidatori.

La conciliazione agevolata presuppone che il processo penda all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado. Rileva la notifica del ricorso introduttivo o di appello all’1.1.2023, essendo irrilevante il successivo deposito.

Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”.

In caso di conciliazione agevolata le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l’accordo venga stipulato nel primo o secondo grado di giudizio.

Per il resto, sembrano valere le norme ordinarie, quindi gli interessi sono al 3,5% e l’estinzione avviene a spese compensate.

Ai sensi dell’art. 12 co. 8 del D.lgs. 472/97, il cumulo giuridico si applica limitatamente alla singola imposta e al singolo anno.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell’accordo, che va sottoscritto entro il 30.6.2023.

La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/97.

Per effetto dell’art. 1 co. 209 della L. 197/2022 “In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.

(art. 1 co. 206-212, L. n. 197/2022)

RINUNCIA AGEVOLATA IN CASSAZIONE

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione.

Trattasi di un accordo conciliativo ad hoc per i processi pendenti in Cassazione.

Dal punto di vista operativo, si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, rinuncia che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023.

Sono esclusi i processi ove all’1.1.2023 sia stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione, con o senza rinvio.

Tale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022. Il contribuente può quindi dover valutare se fruire della definizione delle liti oppure della rinuncia agevolata, tenendo presente che:

  • nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi;
  • la rinuncia agevolata presuppone un accordo con l’Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso;
  • la rinuncia agevolata è circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione di quelli meramente liquidatori.

Le controversie sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”.

In caso di rinuncia le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

Per il resto, sembrano valere le norme ordinarie, quindi gli interessi spettano al 3,5% e l’estinzione avviene a spese compensate.

La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.

(art. 1 co. 213-218, L. n. 197/2022)

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
  • È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
  • La rottamazione è fruibile: dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni; dai debitori che hanno aderito alle rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate; dai debitori che hanno fruito del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Questi debitori accedono alle condizioni dell’art. 1 co. 231 della L. 197/2022 che spesso sono più convenienti.

Rientrano nella rottamazione tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico. Gli agenti della riscossione forniscono, nell’area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.

Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento riscuote ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).

Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni (si pensi al mancato pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo. Le spese del giudizio sono compensate.

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
  • sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali (si pensi alla SORIS, per il Comune di Torino).

I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al d.lgs. 509/94 e al d.lgs. 103/96(Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione. Come prevede l’art. 1 co. 251 della L. 197/2022 occorre apposita delibera dell’ente previdenziale, adottata entro il 31.1.2023 pubblicata nei relativi siti internet e comunicata entro la medesima data all’Agente della riscossione mediante PEC.

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009);
  • degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
  • dei compensi di riscossione ex art. 17 del d.lgs. 112/99133.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive. Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

Se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona. Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73.

Rimangono però i fermi e le ipoteche adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

Sotto altro profilo, per effetto della domanda si è considerati adempienti, tra l’altro, ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” ex art. 48-bis del DPR 602/73. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Inoltre, la presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente od omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata.

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Il carico può essere dilazionato in diciotto rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

(art. 1 co. 231-252, L. n. 197/2022)