LTPartners | News: decreto aiuti e riforma del tributario

LTPartners | News: decreto aiuti e riforma del tributario

INTRODUZIONE

In data 9 agosto 2022 è stata pubblicato sulla G.U. n. 185 il Decreto-Legge 09.08.2022 n. 115 (anche noto come “Decreto Aiuti-bis”).

Nel prosieguo si riepilogano sinteticamente le principali novità per imprese, professionisti ed enti pubblici introdotte dalla richiamata legge, illustrando e commentando le varie tematiche del provvedimento normativo, riportando in calce al relativo paragrafo la specifica disposizione di riferimento.

Il DL 9.8.2022 n. 115, è stato convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, pubblicata sulla G.U. 21.9.2022 n. 221, entrata in vigore il 22.9.2022, con la previsione di alcune novità rispetto al testo originario.

Nell’ultima parte del presente documento sono inoltre riportate le principali novità introdotte della Legge n. 130 del 31 agosto 2022, pubblicata in G.U. in data 1° settembre 2022, che ha riformato la giustizia tributaria e una parte del processo tributario.

NOVITA’ DEL DECRETO 115/2022 “AIUTI-BIS”

Fringe benefit: incremento a 600 euro della soglia esente per il 2022

La norma ha incrementato a € 600 annui (in luogo degli ordinari € 258,23 annui), per tutto l’anno 2022, la soglia annua di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti (c.d. fringe benefit). Inoltre, la medesima disposizione ha incluso in tale plafond di € 600 non solo i beni e servizi erogati “in natura” ai dipendenti ma anche le somme in denaro riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Si tratta di una importante novità, considerato che – secondo la disciplina ordinaria finora vigente – la soglia di esenzione riguardava soltanto le erogazioni “in natura”, essendo invece escluse quelle in denaro (v. circolare A.E. n. 28/2016).

La nuova disposizione, invece, include nella soglia dei € 600 per il 2022 non solo i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti, ma anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. In attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene che l’esenzione fiscale e contributiva dovrebbe essere riconosciuta solo a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante il pagamento delle somme da parte del dipendente (copia delle bollette e delle relative quietanze).

In merito al trattamento fiscale e contributivo da applicare in caso di eventuale superamento del plafond di 600 euro va evidenziato che – secondo il dossier del Servizio studi del Senato – a differenza di quanto previsto dal regime “ordinario” di cui all’articolo 51, c. 3, del d.P.R. n. 917/86, il superamento del limite di 600,00 euro in capo al dipendente non dovrebbe determinare l’inclusione del reddito di lavoro dipendente imponibile anche della quota inferiore al limite stesso.

In sostanza e ove tale ricostruzione venisse confermata dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022, unitamente ad eventuali somme a questi rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia pari a 800,00 euro, l’importo che concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente non sarà pari a 800,00 euro ma a 200 euro (quindi, solo per l’eccedenza rispetto al nuovo limite). Da ultimo si evidenzia che la soglia generale di esenzione per il 2022 va a sommarsi a quella di non imponibilità dei buoni benzina pari a € 200 (si ricorda che tale norma prevede, per il solo anno 2022, che il dipendente di un datore di lavoro privato, impresa o libero professionista, possa ricevere – su scelta del datore di lavoro – buoni benzina non tassabili, né ai fini fiscali né ai fini contributivi, fino a € 200 annui).

(Articolo 12, comma 1, D.L. n. 115/2022)

Esonero parziale dei contributi a carico dei dipendenti

La norma dispone l’incremento dell’1,2% dell’esonero dello 0,8% (per un totale, quindi, del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore. Si tratta dell’esonero originariamente previsto dall’articolo 1, c. 121, della L. n. 234/2021. Si ricorda che, secondo tale ultima norma, in via eccezionale e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, viene riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Alla luce della novità introdotta, l’incremento dell’esonero al 2% è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

(Articolo 20, D.L. n. 115/2022)

Estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori

La disposizione prevede l’estensione dell’indennità una tantum di 200,00 euro, introdotta dagli artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022, anche ad altre categorie di lavoratori. In particolare, il bonus viene riconosciuto:

  1. ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a proprio carico in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
  2. ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, che vengono aggiunti ai soggetti destinatari di cui all’articolo 32, c. 11, del D.L. n. 50/2022;
  3. ai collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19.

Per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori, la norma prevede il riconoscimento automatico dell’indennità da parte del datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli artt. 31 e 32 e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS.

Inoltre, la norma modifica l’articolo 32, c. 1, del D.L. n. 50/2022, disponendo che l’indennità in questione spetti ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro l’1.7.2022 (invece che del 30.6.2022).

(Articolo 22, c. 1, D.L. n. 115/2022)

 Credito D’imposta per l’acquisto di energia e gas – Proroga al terzo trimestre 2022  

Viene confermata l’estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

  • per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022, inoltre è prevista la possibile cessione a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;

Si precisa che tali crediti non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che per gli enti non commerciali tale credito d’imposta sia fruibile, ricorrendo le condizioni sopra riportate, solo con riferimento alle spese sostenute in relazione allo svolgimento delle attività commerciali (attività di impresa) eventualmente svolte.

Ciò è coerente con quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 23/7/2021, laddove, seppure con riferimento ad altro credito d’imposta, si è sostenuto che “… Sono ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata …”.

(Articolo 6, del D.L. n. 115/2022)

 Riduzione dell’IVA sul gas per il quarto trimestre 2022

La norma in commento prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA agevolata si applica, altresì, alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La previsione dell’aliquota del 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia”, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dall’1.10.2022 al 31.12.2022.

(Articolo 5, co. 1 del D.L. n. 115/2022)

 Accise e Iva sui carburanti – Proroga agevolazioni

Vengono rideterminate le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 22.8.2022 e fino al 20.9.2022, nelle seguenti misure:

benzina:

  • 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Successivamente al 20.9.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:

  • dal D.M. 30.8.2022, per il periodo dal 21.9.2022 al 5.10.2022;
  • dal D.M. 13.9.2022, per il periodo dal 6.10.2022 al 17.10.2022.

 (Articolo 8 del D.L. n. 115/2022)

 Attività di trasporto di persone – Concessione di Contributi

Viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili due fondi, relativi al 2022, diretti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici:

  • un primo, pari a 40 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’IVA, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo o ferrovia-rio;
  • un secondo, pari a 15 milioni di euro, destinato al riconoscimento per gli operatori economici esercenti servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.lgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del D.lgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003, di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022, al netto dell’IVA, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alter-nativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa Euro V di cui al regolamento del Parla-mento europeo e del Consiglio 18.6.2009 n. 595.

Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Si precisa che le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Da un punto di vista fiscale i contributi che saranno concessi:

  • non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Imprese di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI

Da ultimo è necessario evidenziare che la norma in commento abroga i co. 6-bis e 6-ter dell’art. 3 del DL 50/2022 convertito, che stanziavano fondi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus.

(Articolo 9 del D.L. n. 115/2022)

 Diritto di attivazione del lavoro agile

In sede di conversione in legge, viene introdotta la proroga al 31.12.2022 dei termini connessi alla fruizione del lavoro agile per:

  • i lavoratori fragili, per i quali troverà nuovamente applicazione l’art. 26 co. 2-bis del DL 18/2020 (la cui efficacia era venuta meno lo scorso 30.6.2022), secondo cui la prestazione può essere svolta normalmente in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa man-sione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai con-tratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale an-che da remoto;
  • i lavoratori genitori di figli “under 14”, per i quali il diritto a rendere la prestazione in modalità agile anche senza accordi individuali troverà nuovamente applicazione, ai sensi dell’art. 90 co. 1, primo periodo, del DL 34/2020 (la cui efficacia era venuta meno lo scorso 31.7.2022), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della presta-zione;
  • i lavoratori pubblici e privati che, in base alla valutazione dei medici competenti, siano considerati maggiormente esposti al rischio di contagli in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

(Articolo 23-bis del D.L. n. 115/2022)

 NOVITA’ DELLA L.130/2022 “RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA”

 Definizioni delle liti pendenti in cassazione

L’art. 5 della L. 31.8.2022 n. 130, ha previsto una definizione delle liti fiscali pendenti presso la Corte di Cassazione, la quale, al ricorrere dei requisiti previsti, comporta uno stralcio dell’imposta pari all’80% o al 95%.

Con l’art. 41-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, è stato eliminato il riferimento della pendenza della lite al 15.7.2022.

Per accedere alla definizione è quindi necessario che il ricorso per Cassazione sia stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022 (data di entrata in vigore della L. 130/2022).

(Articolo 5 della L. n.130/2022)

 Denominazione dell’organo giudicante

Ovunque figurino, le parole “Commissione tributaria provinciale”, “Commissione tributaria regionale” e “Commissione tributaria” sono sostituite dalle parole “Corte di giustizia tributaria di primo grado”, “Corte di giustizia tributaria di secondo grado” e “Corte di giustizia tributaria”.

Tale innovazione risponde all’esigenza di attribuire al Collegio giudicante un’impronta maggiormente “giurisdizionale” anche a livello di denominazione.

(Articolo 4, co. 1 lett. a); art. 1 co.1 lett. a) della L. n.130/2022)

 Istituzione del giudice monocratico per liti di valore inferiori a 3000 euro

Le controversie del valore sino a 3.000 euro vengono decise da un giudice monocratico: ciò rappresenta un’assoluta novità del sistema processuale tributario, in cui le cause sono sempre state decise da un collegio di tre giudici.

Sono escluse le liti di valore indeterminabile, ad esempio quando si impugnano gli avvisi di classamento.

Non cambiano le modalità di stesura del ricorso, che, trattandosi per definizione di lite del valore inferiore ai 50.000 euro, seguirà il procedimento dell’art. 17-bis del D.lgs. 546/92.

L’intestazione andrà sempre rivolta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e la causa verrà affidata non al collegio giudicante ma al giudice monocratico.

Si applicano, in quanto compatibili, le regole del D.lgs. 546/92. A livello generale non sembrano sussistere particolari criticità:

  • come prevede l’art. 6 co. 1-bis del D.Lgs. 545/92, il Presidente della Corte di Giustizia tributaria di primo grado, valutato il valore della lite, assegna il ricorso al giudice monocratico;
  • una volta assegnato il ricorso, sembra debba essere il giudice monocratico (e non il Presidente di sezione) ad esaminare in via preliminare il ricorso ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 546/92, e, in via eventuale, a dichiararne l’inammissibilità;
  • la sospensiva verrà decisa dal giudice monocratico;
  • l’udienza si svolgerà secondo le normali regole, ivi inclusi i termini a difesa ex art. 32 del D.Lgs. 546/92, ovviamente non con la presenza di tre giudici ma di uno solo5.

Il giudice monocratico sembra essere previsto per il solo primo grado di giudizio: l’appello presso la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado deve sempre essere deciso da tre giudici.

Il valore della lite è determinato ai sensi dell’art. 12 co. 2 del DLgs. 546/92, quindi: “Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

In breve, si considera la sola maggiore imposta accertata, al netto delle sanzioni e degli interessi.

Ove si tratti di atti di contestazione di sole sanzioni, il valore è dato da queste.

Per effetto dell’art. 8 co. 4 della L. 31.8.2022 n. 130, il giudice monocratico trova attuazione per i ricorsi notificati dall’1.1.2023.

(Articolo 4, co. 1 lett. b); art. 1 co. 1 lett. h)della L. n. 130/2022)

Riscossione in pendenza di giudizio

L’art. 15 del DPR 602/73 sancisce che in caso di ricorso contro l’accertamento imposte sui redditi, IVA e IRAP le imposte possono essere riscosse solo per il terzo del quantum accertato.

Viene introdotto nel richiamato art. 15 il co. 3, ove sembra si specifichi che la sospensione dell’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/92 opera anche per questi importi.

Anche nel pregresso era comunque chiaro che la riscossione del terzo venisse sospesa in caso di sospensione giudiziale.

La modifica, in assenza di disposizioni specifiche, entra in vigore il 16.9.2022.

(Articolo 4, co. 2 , della L. n. 130/2022)

 Sospensione dell’atto impugnato

Il contribuente se dall’esecuzione dell’atto può derivare un danno grave e irreparabile può chiederne la sospensione ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 546/92.

Vengono apportate alcune modifiche a tale istituto, disponendo che:

  • l’udienza di sospensione deve essere fissata nei 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza (quindi dal deposito del ricorso o del- l’istanza proposta in via separata) e non più genericamente nella prima camera di consiglio utile;
  • la segreteria deve comunicare alle parti la data della trattazione al- meno 5 giorni liberi prima, e non più 10;
  • l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia;
  • il Collegio decide con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione;

La modifica, in assenza di disposizioni specifiche, entra in vigore il 16.9.2022.

(Articolo 4, co. 1 lett. f); Articolo 2, della L. n. 130/2022)                  

 Onere della prova

L’art. 7 co. 5-bis del D.Lgs. 546/92 prevede che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.  Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”. Questa norma, sotto certi aspetti, ribadisce un principio già in essere nel processo tributario, considerato che, quale regola generale, da sempre si ritiene che l’onere della prova debba essere assolto dall’ente impositore il quale riveste il ruolo di attore in senso sostanziale.

In buona sostanza la nuova disposizione serve per corroborare un principio già esistente.

Per fare un esempio su possibili effetti pratici della novità, si potrebbe ritenere che quando, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente o reperita in sede di indagine, la indeducibilità di un costo sia non certa ma dubbia, il giudice dovrà per questo solo motivo accogliere il ricorso.

Entrata in vigore

La modifica, in assenza di disposizioni specifiche, entra in vigore il 16.9.2022.

(Articolo 6, della L. n. 130/2022)

 Testimonianza scritta

L’art. 7 co. 4 del D.Lgs. 546/92 come riformato dalla L. 31.8.2022 n. 130 così prevede: “Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”.

Prima, la norma era in questo modo formulata: “Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”.

Da ciò deriva che:

  • rimane vietato il giuramento, fattispecie comunque anacronistica a livello generale e di scarsa utilità in ambito fiscale;
  • è ammessa la testimonianza, ma, per come è strutturata la norma, solo nella forma scritta;
  • a differenza di quanto accade in ambito processual-civilistico, la testimonianza scritta può essere assunta d’ufficio anche senza accordo tra le parti;
  • l’inciso dell’ultimo periodo del co. 4, dovrebbe comportare che quando, come avviene di frequente, la verifica origina da un verbale di constatazione, il contenuto delle attestazioni ivi contenute provenienti dal pubblico ufficiale non può essere contestato mediante la testimonianza scritta;
  • L’assunzione della prova avviene con la procedura dell’art. 257-bis c.p.c., sempre che sia compatibile con il processo tributario

Entrata in vigore

Per effetto dell’art. 8 co. 3 della L. 31.8.2022 n. 130, la novità si applica ai ricorsi notificati dal 16.9.2022.

(Articoli 4 co.1 lett. c) della L. n. 130/2022)

 Reclamo-Mediazione

L’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, in breve, prevede che per le liti del valore sino a 50.000 euro prima del deposito del ricorso le parti devono tentare di definire la vertenza mediante accoglimento del reclamo o stipula di un accordo di mediazione, a seguito del quale le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo.

Si prevede ora una automatica condanna alle spese del soccombente quando il ricorso viene accolto sulla base dei motivi esposti nel reclamo, oppure quando la mediazione viene negata e il ricorso viene a recepire quello che avrebbe potuto essere l’accordo di mediazione.

Responsabilità dei funzionari

L’immotivato rifiuto del funzionario in merito all’accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione formulata dal contribuente (ipotesi peraltro rara) può integrare gli estremi della responsabilità erariale, con potenziale giudizio di fronte alla Corte dei Conti.

La responsabilità è però parametrata alla condanna alle spese, non all’entità delle imposte oggetto del reclamo o della proposta di mediazione.

Occorre inoltre un diniego immotivato, fattispecie non comune nella pratica, posto che il diniego del reclamo è implicitamente presente nella bozza di controdeduzioni allegata alla PEC con cui in sostanza si nega la mediazione.

Entrata in vigore

La modifica, in assenza di disposizioni specifiche, entra in vigore il 16.9.2022.

(Articolo 4, co 1 lett. e). L. n. 130/2022)

 Conciliazione Giudiziale

Anche nelle liti del valore sino a 50.000 euro nonché nelle liti sugli avvisi di classamento, rimane possibile, ove la mediazione non sia stata definita, chiudere la vertenza mediante conciliazione giudiziale, fruendo della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo in primo grado o al 50% in secondo grado.

Spese processuali

Nell’art. 15 del D.Lgs. 546/92 viene inserito il co. 2-octies, secondo cui quando la parte rifiuta una proposta conciliativa dell’altra parte o del giudice senza giustificato motivo, le spese sono a suo carico maggiorate del 50%, “ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata”.

Entrata in vigore

Per effetto dell’art. 8 co. 3 della L. 31.8.2022 n. 130, la novità si applica ai ricorsi notificati dal 16.9.2022

(Articolo 4 co. 1 lett. d), g), h) L. n.130/2022)

 Partecipazione all’udienza mediante collegamento da remoto

Viene riformato l’art. 16 co. 4 del DL 119/2018 in tema di partecipazione alle udienze a distanza.

Si conferma che la partecipazione alle udienze può avvenire con collegamento da remoto, “tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto”. Ciò vale sia per la pubblica udienza sia per la camera di consiglio, in cui le parti non sono presenti. La pubblica udienza mediante collegamento da remoto può essere chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo oppure tramite apposita istanza da depositare in segreteria almeno 20 giorni liberi prima della trattazione. Quale regola generale, l’udienza si tiene a distanza se tutte le parti costituite lo chiedono, in caso contrario si svolge secondo le modalità tradizionali.

Udienze cautelari e del giudice monocratico

Le udienze cautelari e quelle dinanzi al giudice monocratico si svolgono esclusivamente a distanza, “fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria”.

Per quanto riguarda le udienze cautelari l’art. 16 co. 4 del DL 119/2018 fa riferimento all’art. 47 co. 2 del D.Lgs. 546/92 (sospensiva in primo grado) e all’art. 52 co. 3 del D.Lgs. 546/92 (sospensiva in appello), non anche all’art. 62-bis del D.Lgs. 546/92 (sospensiva dinanzi al giudice di appello della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione).

Entrata in vigore

Per effetto dell’art. 16 co. 4-bis del DL 119/2018, la novità si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dall’1.9.2023.

 (Articolo 4, comma 4, della L. n. 130/2022)