07 Gen 2020 LTPartners | Conversione in legge del DL 124-2019
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE IN FASE DI CONVERSIONE PER IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI PUBBLICI
In data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 la legge di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (legge n. 157 del 19 dicembre 2019), recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (anche noto come “Collegato fiscale alla legge di bilancio 2020” o “Collegato fiscale”), con la quale è stato convertito in legge – con modificazioni – il richiamato decreto.
Nel prosieguo si riepilogano sinteticamente le principali novità per imprese, professionisti ed enti pubblici introdotte a seguito della conversione in legge, illustrando e commentando tali novità seguendo lo stesso ordine degli articoli del decreto, riportando in calce al relativo paragrafo la norma di legge di riferimento.
La legge di conversione è in vigore dal 25 dicembre 2019, fermo restando che talune disposizioni hanno specifiche date di decorrenza, di cui si dirà di volta in volta.
ACCOLLO DEL DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE
La norma non ha subito modificazioni sostanziali in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articolo 1 del D.L. n. 124/2019)
CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE
La norma non ha subito modificazioni in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articolo 2 del D.L. n. 124/2019)
COMPENSAZIONI SUPERIORI A 5.000 EURO
La norma non ha subito modificazioni sostanziali in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articolo 3, c. 1-3, del D.L. n. 124/2019)
CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI
In fase di conversione in legge è stata modificata la sanzione applicabile in caso di mancata esecuzione della delega di pagamento a seguito dei controlli sui crediti compensati; in particolare, viene prevista l’applicazione di una sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica in tal caso l’istituto di favore del c.d. “cumulo giuridico” delle sanzioni, di cui all’articolo 12 del D. lgs. n. 472/97.
(articolo 3, c. 4-8, del D.L. n. 124/2019)
RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI
In fase di conversione in legge è stato sostituito integralmente il testo del precedente articolo 4, c. 1 e 2, prevedendo – in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17, c. 1, del D. Lgs. n. 241/97 (recante disposizioni in tema di versamenti fiscali, contributivi e assicurativi e relative compensazioni) – che i sostituti d’imposta residenti nello Stato italiano che affidano a un’impresa:
– il compimento di una o più opere o di uno o più servizi;
– di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000;
– tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;
sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali relative a:
– IRPEF sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23 del d.P.R. n. 600/73) e sui redditi a questi ultimi assimilati (articolo 24 del d.P.R. n. 600/73);
– addizionale regionale IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 50, c. 4, del D. Lgs. n. 446/97);
– addizionale comunale IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 1, c. 5, del D. Lgs. n. 360/98);
– trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
La norma dispone che il versamento delle ritenute fiscali sopra dette deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Inoltre, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
– le deleghe di pagamento delle ritenute fiscali in questione;
– un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
In caso di inottemperanza agli obblighi di richiesta delle deleghe di pagamento e di sospensione del pagamento dei corrispettivi nei termini sopra illustrati, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Gli obblighi sopra descritti non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei versamenti, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione di regolarità delle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Resta fermo che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, potranno essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative al versamento delle ritenute fiscali e degli altri dati richiesti dalla norma (elenco nominativo di tutti i lavoratori, dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione, ecc.) che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati in questione.
Infine, viene previsto che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici interessate dall’applicazione di tale normativa non possono avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nelle tipologie di contratti in esame. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Il divieto di compensazione non si applica, invece, ai soggetti in possesso del certificato di regolarità sopra illustrato.
La normativa sopra descritta si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
(articolo 4, c. 1 e 2, del D.L. n. 124/2019)
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE
La norma non ha subito modificazioni in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articolo 4, c. 3, del D.L. n. 124/2019)
CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE ACCISE
La norma non ha subito modificazioni sostanziali in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articoli 5, 6, 7 e 11 del D.L. n. 124/2019)
MODIFICHE AL RIMBORSO DELL’ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE
La norma non ha subito modificazioni in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articolo 8 del D.L. n. 124/2019)
TRUST
La norma non ha subito modificazioni in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019. (articolo 13 del D.L. n. 124/2019)
AGEVOLAZIONI FISCALI PER Il RIENTRO DEI CERVELLI
In fase di conversione in legge sono state estese le più favorevoli agevolazioni disposte dall’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 per il c.d. “rientro dei cervelli” anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (anticipando il periodo di applicazione originariamente previsto per i rimpatri dal 2020), purché questi ultimi risultino possedere i requisiti richiesti dal regime per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del D. Lgs. n. 147/2015.
(articolo 13-ter del D.L. n. 124/2019)
UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
In fase di conversione in legge è stato introdotto il comma 5-quater, specificando che per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all’Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché all’Agenzia informazioni e sicurezza interna, si applicano le norme dell’articolo 29 della legge n. 124/2007 (tale articolo dispone, per i soggetti sopra citati, che è necessario definire – con un apposito regolamento – le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi. Tale disciplina speciale, come rilevato nella relazione tecnica, è volta ad impedire che dall’aggregazione dei dati contenuti nelle fatture possano essere conosciute le attività degli organismi di informazione).
(articolo 14 del D.L. n. 124/2019)
FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA
La norma non ha subito modificazioni in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019. (articolo 15 del D.L. n. 124/2019)
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
In fase di conversione in legge è stato previsto che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (c.d. “Esterometro”), è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
(articolo 16 del D.L. n. 124/2019)
NOVITÀ RELATIVE AL MODELLO 730
In fase di conversione in legge sono state previste alcune novità in merito al Modello 730. In particolare, a decorrere dal 2021, viene fissato al 30 settembre il termine di presentazione del Modello 730, indipendentemente dalla modalità di presentazione. Inoltre e sempre a decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all’Agenzia delle Entrate entro il:
– 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
– 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
– 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
– 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
– 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l’effettuazione dei conguagli.
Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l’effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d’imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati). Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
(articolo 16-bis del D.L. n. 124/2019)
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
In fase di conversione in legge è stato aggiunto il comma 1-bis con il quale è stato disposto che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento di detta imposta può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
(articolo 17 del D.L. n. 124/2019)
MODIFICHE AL REGIME DI UTILIZZO DEL CONTANTE
La norma non ha subito modificazioni in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019. (articolo 18 del D.L. n. 124/2019)
PREMI PER IL “CASHLESS”
La norma non ha subito modificazioni in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019. (articolo 19 del D.L. n. 124/2019)
CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI
In fase di conversione in legge è stato previsto che gli esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, possono assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante i sistemi di incasso che utilizzino mezzi di pagamento elettronico, quali carte di credito o di debito.
(articolo 21 del D.L. n. 124/2019)
CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
In fase di conversione in legge è stata prevista l’attribuzione del credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, anche relativamente alle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
(articolo 22 del D.L. n. 124/2019)
SANZIONI MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE
In fase di conversione in legge è stata soppressa integralmente la norma che prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, a decorrere dal 1° luglio 2020.
(articolo 23 del D.L. n. 124/2019)
ADEGUAMENTO ALLA POSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE SCUOLE GUIDA
La norma non ha subito modificazioni sostanziali in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articolo 32 del D.L. n. 124/2019)
UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICI
In fase di conversione in legge è stato aggiunto l’articolo 32-quater con il quale viene chiarito che il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici segue il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Di conseguenza, il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d’impresa e soggetti IRES.
(articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019)
RIAPERTURA DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA ROTTAMAZIONE
In fase di conversione in legge:
– è stato inserito il comma 1-bis, che estende al 2019 e al 2020 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019;
– sono stati introdotti due ulteriori commi, per riordinare la disciplina generale degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi. Tali interessi sono fissati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, entro una forbice compresa tra lo 0,1% e il 3%.
(articolo 37 del D.L. n. 124/2019)
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TRAMITE PAGOPA
In fase di conversione in legge è stato introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente con il sistema PagoPA (di cui all’articolo 5, c. 2, del D. Lgs. n. 82/2005).
(articolo 38-ter del D.L. n. 124/2019)
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA
In fase di conversione in legge sono state apportate le seguenti modifiche alla normativa relativa ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D. Lgs. n. 74/2000, ulteriori rispetto a quelle già previste dall’originario testo del D.L. n. 124/2019, per le quali si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019. Di seguito si riepilogano le novità introdotte a seguito della conversione in legge:
– in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (rispetto ai “da 2 a 5 anni” previsti nella versione antecedente alla conversione in legge);
– sempre in tema di dichiarazione infedele è previsto che non sono penalmente rilevanti le valutazioni che “complessivamente considerate” (rispetto al precedente “singolarmente considerate” previsto nella versione antecedente alla conversione in legge) differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette;
– in caso di omessa dichiarazione dei redditi o IVA è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (rispetto ai “da 2 a 6 anni” previsti nella versione antecedente alla conversione in legge), fermi restando gli altri requisiti previsti dalla norma;
– in caso di omessa dichiarazione dei sostituti d’imposta è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (rispetto ai “da 2 a 6 anni” previsti nella versione antecedente alla conversione in legge), fermo restando gli altri requisiti previsti dalla norma;
– in caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro (rispetto all’importo di 100.000 euro previsto nella versione antecedente alla conversione in legge);
– in caso di omesso versamento dell’IVA è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro (rispetto all’importo di 150.000 euro previsto nella versione antecedente alla conversione in legge).
Infine, in fase di conversione in legge, sono stati rivisti i limiti massimi di imposta evasa oltre i quali è applicabile la confisca ex art. 240-bis del Codice penale ed è stato ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell’ente (nuovo articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001).
(articolo 39 del D.L. n. 124/2019)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DA PARTE DELLA P.A.
La norma non ha subito modificazioni sostanziali in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articolo 50 del D.L. n. 124/2019)
ESCLUSIONE DA IRES PER LE UNIONI DI COMUNI
In fase di conversione in legge è stato introdotto il comma 2-quinquiesdecies dell’articolo 57 che inserisce le unioni di Comuni tra gli enti che non sono soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) per entrate di carattere commerciale. La norma interviene sull’articolo 74, comma 1, del d.P.R. n. 917/86, che elenca gli enti pubblici non soggetti ad IRES.
(articolo 57, c. 2-quinquiesdecies, del D.L. n. 124/2019)
ACCONTI IMPOSTE DIRETTE 2019
La norma non ha subito modificazioni in fase di conversione in legge. Per approfondimenti sul punto, si rimanda ai chiarimenti forniti nella nostra precedente Newsletter dello scorso 4 novembre 2019.
(articolo 58 del D.L. n. 124/2019)