LTPartners | Decreto-Legge N. 23 Dell’8 Aprile 2020

LTPartners | Decreto-Legge N. 23 Dell’8 Aprile 2020

SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE PER IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI PUBBLICI SULLE NOVITÀ IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO, ADEMPIMENTI FISCALI, NONCHÉ DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI, INTEGRATE DAI CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE N. 9 DEL 13 APRILE 2020

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 il Decreto-legge n. 23, recante “Misure urgenti in ma¬teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché in¬terventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. decreto “Liquidità”).
Nel prosieguo si fornisce una prima sintesi delle principali novità introdotte per imprese, professionisti, dipendenti ed enti pubblici introdotte dal richiamato provvedimento, illustrando e commentando le varie tematiche seguendo lo stesso ordine degli articoli del provvedimento normativo, riportando in calce al relativo paragrafo la norma di riferimento.
L’entrata in vigore del decreto in questione è fissata al 9 aprile 2020 e lo stesso dovrà essere convertito in legge entro i successivi 60 giorni decorrenti dall’8 aprile 2020.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Al fine di sostenere la liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi, è previsto che Sace S.p.a. (società partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel settore assicurativo-finanziario, attiva nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring) concederà garanzie, in via temporanea, fino alla data del 31 dicembre 2020, per l’importo massimo complessivo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle PMI come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE ed ai lavoratori autonomi, purché abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI, di cui al comma 100, art. 2, lett. a), L. 662/1996.
Tali garanzie saranno concesse in favore delle banche e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che eroghino finanziamento alle imprese ed ai lavori autonomi italiani; esse saranno a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
Di seguito gli step operativi per accedere al credito con tale forma di garanzia:
1. L’impresa o il lavoratore autonomo richiedono alla banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato.
2. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.
3. SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, contro garantita dallo Stato.
4. Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE contro garantita dallo Stato.
5. Per le imprese beneficiarie con almeno 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro il rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione assunta dal MEF, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa beneficiaria svolge rispetto a determinate aree strategiche in Italia.
Le garanzie in commento potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa o lavoratore autonomo indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, purché avente i seguenti requisiti:
• imprese o lavoratori autonomi con sede in Italia e con destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
• imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, non rientrano tra le quelle “in difficoltà” ai sensi del regolamento UE n. 65/2014;
• le PMI ed i lavoratori autonomi sono ammessi previo utilizzo, fino a completa capienza, del Fondo Centrale di Garanzia (di cui al comma 100, art. 2, lett. a), L. 662/1996).
Il finanziamento verrà erogato nel limite di importo del 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, oppure del doppio dei costi del personale quali risultanti dal bilancio 2019 ovvero, se il bilancio non è stato approvato, da dati certificati dal rappresentante legale (qualora l’impresa abbia iniziato l’attività nel 2019 si farà riferimento alle spese per il personale attese e certificate dal rappresentante legale). Se l’impresa fa parte di un gruppo si potranno cumulare i fatturati italiani ed il costo del personale sostenuto in Italia dell’intero gruppo.
È previsto un vincolo di destinazione del finanziamento che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato per sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
La garanzia coprirà: (i) il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; (ii) l’80% per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; (iii) il 70% per le imprese col valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (preammortamenti ammessi: 12,18 o 24 mesi).
Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico – tasso di interesse incluso margine – definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.
Il costo della garanzia è a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività ed è il seguente:
• per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
• per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Le commissioni, invece, devono essere limitate al recupero dei costi ed il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
Le aziende beneficiarie del finanziamento si devono impegnare a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
L’impresa beneficiaria nonché quelle del gruppo di appartenenza devono inoltre impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.
L’efficacia delle disposizioni in commento è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
(articolo 1)

Sostegno all’export, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

L’obiettivo della presente disposizione è quello di potenziare il sostegno pubblico all’esportazione ed al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso un sistema coerente di regole e procedure che assicurino l’incisività e la tempestività dell’intervento statale.
In particolare, traendo ispirazione dai modelli adottati nei principali Stati europei, si è sostituito l’attuale quadro di regole vigenti, prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell’attuale normativa europea, prevedendo che gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE siano assunti dallo Stato e da SACE stessa, rispettivamente in una proporzione del 90% e del 10%.
Per rischi “non di mercato” si intendono i rischi di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi esterni (atti terroristici, disastri ambientali, ecc.), diversi da quelli che, in un determinato arco temporale, sono legati invece alle tipiche variabili del mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, mercato azionario, mercato delle commodity, ecc.).
Le modifiche introdotte mirano a potenziare la capacità assicurativa dello Stato soprattutto in relazione ad operazioni di ammontare molto elevato e fortemente concentrate per soggetto beneficiario, ritenute di interesse strategico, ma che SACE non era in grado di assicurare.
Coerentemente con tale disegno, sono poi introdotte ulteriori disposizioni per assicurare un adeguato coordinamento e presidio dell’attività di SACE.
Il nuovo modello entrerà a regime a partire dal 1° gennaio 2021, ma, nel periodo di transizione, sono comunque previsti dei provvedimenti volti a supportare le esportazioni in settori e Paesi strategici.
(articolo 2)

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

La disposizione ha l’obiettivo di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela al dettaglio, da parte di banche ed intermediari finanziari, nella situazione di emergenza epidemiologica.
È consentito infatti, ma non oltre il termine dello stato di emergenza, di concludere contratti mediante consenso espresso tramite il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata a condizione che il consenso stesso sia accompagnato da una copia del documento di identità e che i riferimenti al contratto siano individuabili in modo certo e siano conservati insieme alla copia del contratto in modo che siano garantiti la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Alla prima data utile l’intermediario consegnerà al cliente la copia cartacea del contratto.
(articolo 4)

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa

La disposizione in commento prevede il differimento, alla data del 1° settembre 2021, dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Il differimento è giustificato dal particolare momento di crisi del sistema produttivo ed economico, che certamente potrebbe causare la non piena applicazione della riforma, la cui filosofia consiste nel salvataggio del numero maggiore di imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio come extrema ratio.
Si è ritenuto di non esporre in questo momento le imprese ad un cambio così rilevante, rimandandolo ad una fase successiva in cui si presume che il sistema economico possa essere tornato in una situazione di normalità.
(articolo 5)

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano le seguenti disposizioni:
– l’articolo 2446, cc. 2 e 3, del Codice civile, che regolamenta la procedura da seguire se capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
– l’articolo 2447 del Codice civile, in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale;
– gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter del Codice civile, che disciplinano gli adempimenti da adottare nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale, di cui all’articolo 2484, c. 1, n. 4), del Codice civile.
(articolo 6)

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio annuale relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività (articolo 2423-bis, c. 1, n. 1) del Codice civile) può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatte salve le norme in materia di svolgimento delle assemblee di società con modalità elettronica, contenute nell’articolo 106 del D.L. n. 18/2020.
Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Le disposizioni sopra sinteticamente illustrate si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
(articolo 7)

Finanziamenti dei soci alle società

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9 aprile 2020 e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano:
– l’articolo 2467 del Codice civile, ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
– l’articolo 2497-quinquies del Codice civile, che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
(articolo 8)

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Sono prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Il debitore potrà presentare fino all’udienza fissata per l’omologa del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione di cui sopra, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione di una nuova proposta di concordato o di accordo nei quali si tenga conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica.
Il debitore potrà inoltre modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo.
Infine, è previsto che il debitore, per il quale gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe, potrà richiedere al Tribunale una ulteriore proroga di 90 giorni purché nell’istanza si dia evidenza di tutti gli elementi che la rendono necessaria alla luce dell’emergenza epidemiologica.
(articolo 9)

Ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

La norma dispone che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministerio e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi.
(articolo 10)

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

La norma dispone la sospensione, su tutto il territorio nazionale, dei termini di scadenza ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020, relativi ai vaglia cambiari, alle cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
Sono poi disposte delle specifiche previsioni riguardo la sospensione degli assegni bancari e postali a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito. In particolare è previsto che gli assegni possano essere presentati all’incasso dal beneficiario ma saranno effettivamente pagabili solo in caso vi siano i fondi disponibili sul conto del traente. Nell’ipotesi di difetto della provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente inapplicabilità del protesto e della relativa disciplina sanzionatoria.
(articolo 11)

Fondo solidarietà mutui “prima casa”

Per “lavoratori autonomi”, nei cui confronti è stato esteso l’accesso al Fondo per mutui sulla “prima casa”, ai sensi dell’articolo. 54, c. 1, lett. a), del D.L. n. 18/2020, si intendono i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27, c. 1, del D.L. n. 18/2020). Nella relazione illustrativa è specificato che la disposizione è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.
Per un periodo di 9 mesi, a decorrere dal 9 aprile 2020 e in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.
(articolo 12)

Garanzie per la liquidità alle imprese

La norma introduce delle disposizioni speciali, in vigore fino al 31 dicembre 2020, derogatorie rispetto alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.
Tra le novità di maggior rilievo si segnala la previsione normativa secondo cui, previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiano, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendi-stato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.
In favore ditali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
(articolo 13)

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/73), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’IVA.
Per i medesimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/73), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’IVA.
Per tali ultimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, andrà effettuato sommando i due elementi (fatture e corrispettivi). Inoltre e sempre alla luce della citata prassi, nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (si pensi, ad esempio, alle operazioni di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione. Ancora e sempre con riferimento al conteggio per la riduzione del fatturato, nella citata circolare viene chiarito che, in base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: a) del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020); b) del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020). Pertanto, coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. In merito a tale fattispecie l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020, la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi (circolare n. 9/E del 13 aprile 2020).
I versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
In merito al novero degli enti non commerciali che possono beneficiare della sospensione dei versamenti di cui alla norma in commento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per ragioni di coerenza, il beneficio in questione sia esteso a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR (circolare n. 9/E del 13 aprile 2020). Inoltre e sempre con la richiamata circolare, è stato chiarito che la sospensione dei versamenti trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni di riduzione di fatturato (33%/50%) previste dall’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa.
La sospensione dei versamenti dell’IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per i soggetti aventi diritto (operatori dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza, quali imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, qualora non rientrino nei parametri per fruire della nuova sospensione) restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, c. 1, del D.L. n. 9/2020 e dell’articolo 61, cc. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (sospensione fino al 30 aprile 2020 con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 ai sensi dell’articolo 61, c. 4, del D.L. n. 18/2020).
Analogamente, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, prevista dall’articolo 61, c. 5, del D.L. n. 18/2020 fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 (articolo 61, c. 5, del D.L. n. 18/2020).
L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L’Agenzia delle Entrate comunica ai predetti enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, c. 2, del D.L. n. 18/2020 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro).
(articolo 18)

Proroga per le altre ritenute fiscali

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti per lavoro autonomo e per provvigioni nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del precedente termine del 31 maggio 2020) non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. È pertanto abrogata la medesima disposizione contenuta nell’articolo 62, c. 7, del D.L. n. 18/2020 per ampliarne il riferimento temporale.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del precedente termine del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo del precedente termine di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, che:
– ai fini dell’omissione dell’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura elettronica nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”;
– ai fini del computo del limite di euro 400.000 non rilevano gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;
– l’effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate sarà effettuata tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.
(articolo 19)

Metodo previsionale per gli acconti di giugno

Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP (calcolati con il metodo previsionale) non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Tale disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
(articolo 20)

Rimessione in termini per i versamenti

I versamenti (per tutti i contribuenti) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo Iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (in luogo della precedente scadenza fissata al 20 marzo 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 18/2020).
Sul punto la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ha precisato che la disposizione riguarda anche l’obbligo di versamento dell’IRAP dovuta dalle aziende del Servizio sanitario nazionale, in scadenza lo scorso 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (con la conseguenza che il versamento di tale imposta si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il prossimo 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi).
(articolo 21)

Proroga delle certificazioni uniche

Per l’anno 2020, il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati per redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo è prorogato al 30 aprile 2020.
La sanzione per la tardiva trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non si applica se le stesse sono trasmesse oltre il termine del 31 marzo 2020 ma entro il 30 aprile 2020.
Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.
(articolo 22)

Proroga della validità del DURF

I certificati di regolarità fiscale emessi ai fini dell’esenzione dalla disciplina dei controlli dei versamenti delle ritenute negli appalti di importo superiore a 200.000 euro (articolo 17-bis al D. Lgs. n. 241/1997), emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, che – per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – sono validi i seguenti chiarimenti:
– per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 (imprese e liberi professionisti nei confronti dei quali si applica la sospensione dei versamenti) risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del D. Lgs. n. 241/97, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore;
– nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
– i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, previsto in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute(30 giugno 2020).
(articolo 23)

Proroga dei termini per l’agevolazione prima casa

Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nell’immobile prima casa acquistato con le agevolazioni concernenti l’imposta di registro, nonché il termine di 1 anno per l’acquisto della prima casa dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’IVA per la prima casa, il termine di 1 anno entro cui il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, nonché il termine per il riacquisto della prima casa ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
(articolo 24)

Assistenza fiscale a distanza

Con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l’epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanita-ria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
Le citate modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps.
Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale
(articolo 25)

Versamento del bollo sulle fatture elettroniche

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell’anno.
(articolo 26)

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

È previsto, per i soggetti esercenti attività di impresa che cedono gratuitamente farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, che non operi la presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del D.P.R. n. 441 del 1997, non essendo cosi applicabile, alle dette operazioni, l’IVA.
Trattasi dell’uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, la cui fornitura avviene a titolo gratuito.
È altresì previsto che il valore normale di tali farmaci non concorra alla formazione dei componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte dirette, come previsto dall’art 85 comma 2 del TUIR.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9, del 13 aprile 2014, ha inoltre chiarito che per il donante, anche in deroga ai principi generali, risulterà comunque detraibile l’IVA assolta per l’acquisto dei detti farmaci, nonché risulterà deducibile, ai fini delle imposte dirette, il relativo costo.
(articolo 27)

Utili distribuiti a società semplici

In base alle modifiche introdotte dall’articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
In particolare:
– per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (articolo 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
– per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (articolo 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
– per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (articolo 27, c. 1, del d.P.R. n. 600/1973).
Il Decreto apporta alcune modifiche all’articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019, per estendere il nuovo regime anche ai dividendi che provengono da partecipazioni estere.
In particolare, le modifiche sono volte a:
– ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali;
– disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
– prevedere un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022.
(articolo 28)

Processo tributario e attività del contenzioso degli enti impositori

È previsto per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in un giudizio in modalità analogica, l’obbligo di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche previste dal D.M. del MEF n. 163 del 2013 e dei successivi decreti attuativi.
È consentito agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.
Vengono poi riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Il termine di sospensione per le attività del contenzioso degli enti impositori inizialmente fissato al 31 maggio 2020 è anticipato all’11 maggio 2020 (nuovo termine di sospensione fissato dall’art. 36 del presente decreto per quanto attiene ai termini processuali).
(articolo 29)

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Al fine di contrastare la diffusione epidemiologica da COVID–19 è prevista l’estensione dell’agevolazione già contenuta nell’art. 64 del D.L. n. 18 del 17 marzo. A tutti i soggetti esercenti attività d’impresa arte o professione è riconosciuto ora un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nel 2020 fino all’importo massimo di 20.000 euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza. Con la circolare n. 9, del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo ha indicato alcuni delle spese agevolabili quali quelle sostenute per mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
Le modalità e i criteri attuativi saranno stabiliti con decreto congiunto del MEF e del MISE.
(articolo 30)

Rinnovo degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici

È prevista, fino alla fine dell’emergenza, la proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all’art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano, delle Città Metropolitane, dei Comuni e comunità montane e dei solo consorzi e associazioni, nonché delle società.
La norma si riferisce, in particolare, agli organi che siano scaduti per compiuto mandato e non siano stati ricostituiti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Limitatamente al 2020, i rendiconti suppletivi riferiti all’esercizio del 2019, relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito che non siano state erogate alla chiusura dell’esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all’esercizio scaduto, potranno essere presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Cdm del 31 gennaio 2020.
(articolo 33)

PIN INPS

Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l’intero periodo ivi considerato, l’INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.
(articolo 35)

Termini processuali per giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

La sospensione dei termini processuali di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, originariamente fissata al 15 aprile 2020, è prorogata all’11 maggio 2020.
La proroga è applicata quindi alle udienze, nonché al compimento di qualsiasi atto relativamente ai procedimenti civili, penali, delle commissioni tributarie e della magistratura militare. Si evidenzia come il citato art. 83 preveda poi delle eccezioni rispetto alla suddetta sospensione (cause di competenza del tribunale per i minorenni, procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti a carico di persone detenute, procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, ecc.).
La proroga del termine di sospensione fino all’11 maggio 2020 è prevista anche per tutte le funzioni e tutte le attività della Corte dei Conti come indicate dall’articolo 85 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi i termini sino al 3 maggio, ma con esclusivo riferimento a quelli stabiliti per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, ecc.), con esclusione dei procedimenti cautelari.
(articolo 36)

Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza

È prevista la proroga della sospensione fino al 15 maggio 2020, originariamente prevista al 15 aprile 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
È prevista altresì la proroga al 15 maggio della sospensione dei termini inerenti ai provvedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche pendenti alla data del 23 febbraio 2020.
(articolo 37)