LTPartners | News: il c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”

LTPartners | News: il c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”

INTRODUZIONE

In data 21 giugno 2022 è stata pubblicato sulla G.U. n. 143 il Decreto-Legge 21.06.2022 n. 73 (anche noto come “Decreto Semplificazioni Fiscali”).

Nel prosieguo si riepilogano sinteticamente le principali novità per imprese, professionisti ed enti pubblici introdotte dalla richiamata legge, illustrando e commentando le varie tematiche del provvedimento normativo, riportando in calce al relativo paragrafo la specifica disposizione di riferimento.

Il D.L. n. 73/2022 è entrato in vigore il 22 giugno 2022; tuttavia, per numerose disposizioni in esso contenute, sono previste specifiche decorrenze.

Si precisa inoltre che il decreto è in corso di conversione in legge e, pertanto, le relative disposizioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA (ESTENSIONE MICRO-IMPRESE)

Vengono apportate delle modifiche all’articolo 83, co. 1 del d.P.R. n. 917/86, stabilendo che le c.d. micro imprese (imprese che non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c.), ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste redigendo il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Prima di tale modifica, la norma escludeva – invece – l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche laddove le stesse optassero per la redazione del bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché holding di un gruppo industriale) oppure in forma abbreviata oppure laddove, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per le micro imprese, decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale.

Si precisa che tale modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (per i soggetti “solari”, a partire dal 2022).

(Articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2022)

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI

Vengono apportate ulteriori modifiche all’articolo 83, comma 1, del d.P.R. n. 917/86, stabilendo che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, senza che sia necessaria (come era stato previsto dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 31/2013) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (per i soggetti “solari”, a partire dal 2022)

(Articolo 8, comma 1, lettera b), del D.L. n. 73/2022)

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Viene disposta l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. n. 138/2011.

Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della L. n. 724/94.

Tali modifiche operano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (per i soggetti “solari”, dal periodo d’imposta 2022).

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’articolo 30 della L. n. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” quando: i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale; ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non dovrebbe avere quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

(Articolo 9, c. 1 e 3, del D.L. n. 73/2022)

ADDIZIONALE IRES – SOCIETÀ ED ENTI NON COMMERCIALI DEL SETTORE PETROLIFERO ED ENERGIFERO

È prevista l’abrogazione dell’addizionale IRES di cui all’articolo 3 della L. n. 7/2009, con decorrenza “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020” (per i soggetti “solari”, periodo imposta 2021), prevista nei confronti delle società e degli enti non commerciali residenti in Italia:

  • che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazione di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce di bilancio di esercizio;
  • emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
  • con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media di capitalizzazione rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

Tale previsione normativa avrebbe dovuto trovare applicazione a decorrere dal periodo imposta 2009 fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. A seguito delle modifiche apportate dal decreto in commento l’addizionale citata non trova più applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

(Articolo 9, c. 2 del D.L. n. 73/2022)

RINVIO TERMINI APPROVAZIONE MODULISTICA DICHIARATIVA

Viene disposta la proroga di alcuni termini relativi all’approvazione della modulistica dichiarativa da parte dell’Agenzia delle Entrate. Viene infatti stabilito che:

  • i provvedimenti che approvano il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e il modello 730 devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 gennaio);
  • i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI SC, SP, ENC e PF) e di dichiarazione IRAP, devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 31 gennaio);
  • i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 febbraio).

Per quanto attiene la Dichiarazione IVA rimane invece invariato il termine del 15 gennaio per l’approvazione del relativo modello.

Con riferimento alla Certificazione Unica ancora non è chiaro se il termine per l’approvazione del modello di Certificazione Unica venga anch’esso spostato alla fine del mese di febbraio o rimanga al 15 gennaio.

Le suesposte disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

(Articolo 11 del D.L. n. 73/2022)

ADEGUAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Vengono introdotte alcune novità in relazione all’adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali all’IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.

Nello specifico viene stabilito il differimento al 31 luglio 2022 il termine per adeguare le aliquote dell’addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF.

In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche allo stesso in occasione della prima variazione utile.

Viene stabilito che l’addizionale comunale IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima, nel caso di:

  • Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, ma che non adottino le delibere di adeguamento entro il 31 luglio 2022;
  • Comuni che non trasmettano le delibere di adeguamento, entro il 20 dicembre 2022, al Ministero dell’Economia e delle finanze per la pubblicazione sull’apposito sito.

(Articolo 20 del D.L. n. 73/2022)

 IRAP – RAZIONALIZZAZIONE DEDUZIONI DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO

Le novità introdotte non prevedono nuove deduzioni IRAP né modificano la misura di quelle esistenti, ma “raggruppano” in un’unica deduzione IRAP le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato.

In sostanza, la modifica mira a semplificare l’indicazione nella dichiarazione IRAP del costo dei dipendenti inquadrati con tale tipologia di contratto.

Considerato che la nuova norma si applica dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (per i soggetti “solari”, dal 2021), la modifica ha carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

(Articolo 10 del D.L. n. 73/2022)

SOPPRESSIONE OBBLIGO VIDIMAZIONE QUADRIMESTRALE REPERTORI ATTI

Vengono apportate alcune modifiche all’articolo 68 del d.P.R. n. 131/86, eliminando l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori cui erano tenuti i pubblici ufficiali e sostituendolo con una verifica “a richiesta” degli Uffici.

Si evidenzia che l’obbligo riguardava i pubblici ufficiali in relazione a tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni; capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti).

(Articolo 1 del D.L. n. 73/2022)

TERMINE RICHIESTA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IN TERMINE FISSO

L’articolo 14 del D.L. n. 73/2022 ha apportata una modifica agli articoli 13 e 19 del d.P.R. n. 131/86, portando da 20 giorni a 30 giorni il termine ordinario per:

  • la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
  • la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Fino al 21 giugno 2022, il termine fisso di registrazione era stabilito dall’articolo 13 del d.P.R. n. 131/86 in 20 giorni dalla data dell’atto (per gli atti formati in Italia), con eccezione delle:

  1. delle locazioni immobiliari;
  2. degli atti notarili da registrare tramite modello unico informatico (c.d. “MUI”);

categorie di contratti/atti per le quali già valeva il termine di 30 giorni per la loro registrazione.

Con decorrenza dal 22 giugno 2022 (1), invece, viene portato a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” di cui al predetto articolo 13, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni, applicandosi a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

È stato inoltre modificato anche l’articolo 19 del d.P.R. n. 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni (in luogo dei precedenti 20 giorni) si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione prevista, ad esempio:

  1. in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto (si pensi, per ipotesi, al caso dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili, che siano stati sospensivamente condizionati all’erogazione di un mutuo ipotecario a beneficio della parte promissaria acquirente);
  2. in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato di cui all’articolo 35 del d.P.R. n. 131/86);
  3. in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex articolo 36 del d.P.R. n. 131/86).

Dallo scorso 22 giugno 2022, dunque, opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, con la conseguenza che i contribuenti avranno 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a quanto previsto precedentemente.

(Articolo 14 del D.L. n. 73/2022)

(1) A seguito delle novità introdotte, quindi, i contratti di comodato immobiliare ed i contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili stipulati a partire dal 22 giugno 2022 in forma di scrittura privata non autenticata (incluse, le proposte di acquisto immobiliare che sono state oggetto di accettazione) dovranno essere registrati entro il termine di 30 giorni dalla loro stipula e non più entro 20 giorni.

IMPOSTA DI BOLLO – SERVIZIO DI PAGAMENTO TELEMATICO

Viene inserito il comma 596-bis nell’articolo 1 della L. n. 147/2013, con il quale si prevede la possibilità di estendere il pagamento telematico dell’imposta di bollo (addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA) ad ulteriori atti, documenti e registri di cui alla Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/72. Per l’attuazione di tale norma occorre attendere un successivo provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

(Articolo 15 del D.L. n. 73/2022)

SEMPLIFICAZIONE SEGNALAZIONE APPALTI

La disposizione prevede l’abrogazione del primo comma dell’articolo 20 del d.P.R. n. 605/73.

Tale disposizione prevedeva l’obbligo, per le P.A. e gli enti pubblici, di comunicare all’anagrafe tributaria, entro il 30 aprile di ogni anno, gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi nell’anno precedente mediante scrittura privata e non registrati, il cui importo complessivo sia pari o superiore a 10.329,14 euro al lordo dell’IVA.

Tale obbligo rappresenta una duplicazione di informazioni già disponibili, in quanto i dati oggetto di segnalazione possono essere ricavati sia dalle fatture elettroniche emesse dagli operatori nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti stessi sia dalla «piattaforma dei crediti commerciali».

(Articolo 17 del D.L. n. 73/2022)

IVA – MODIFICHE CALENDARIO FISCALE

Viene stabilita la modifica del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno, prevedendo che la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno (in luogo del termine del 16 settembre).

Rimangono invece invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

(Articolo 3, comma 1, del D.L. n. 73/2022)

TERMINI PRESENTAZIONE MODELLO INTRASTAT

La novità prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale. La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Il nuovo termine è in vigore dal 22 giugno 2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

(Articolo 3, comma 2, del D.L. n. 73/2022)

IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE – TERMINI DI VERSAMENTO

Vengono apportate modifiche all’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del D.L. n. 124/2019, il decreto Semplificazioni incrementa da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare

In particolare e con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

(Articolo 3, commi 4 e 5, del D.L. n. 73/2022)

ESTEROMETRO – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

Vengono introdotte alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare sia con riguardo alla disciplina sanzionatoria.

La novità decorrente dal 1° luglio 2022 consiste nel comunicare i dati delle operazioni con l’estero esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica (e non più con l’apposita comunicazione trimestrale). Sostanzialmente, si passa da un invio “massivo” dei dati del trimestre di riferimento ad una trasmissione telematica “per operazione”.

È inoltre prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del d.P.R. n. 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). Si tratta, in altri termini, di quegli acquisti di beni o servizi che non sono rilevanti ai fini IVA in Italia in quanto carenti del presupposto di territorialità (ad esempio, gli acquisti di carburante all’estero, gli acquisti di servizi alberghieri fruiti all’estero, gli acquisti di servizi di ristorazione fruiti all’estero, le operazioni relative agli immobili situati al di fuori del territorio dello Stato italiano, ecc.).

Inoltre, il D.L. n. 73/2022 dispone il differimento al 1° luglio 2002 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria.

In base a tale disciplina, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.

Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

(Articoli 12 e 13 del D.L. n. 73/2022)

IVA – ESTENSIONE AGEVOLAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE

È prevista l’estensione dell’ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell’aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.

In particolare, mediante la sostituzione dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. n. 633/72, viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle arti e professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata, a favore di persone ricoverate, da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19) dell’articolo 10 citato (ad esempio, da case di cura non convenzionate, cliniche private, ecc.).

Tale esenzione opera per le prestazioni di ricovero e cura:

  • a condizione che l’ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. n. 633/72;
  • unicamente fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall’ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.

Oltre a ciò, l’articolo 18 del D.L. n. 73/2022 estende l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. In particolare, viene sostituito il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l’aliquota IVA del 10% si applica:

  • alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18) e 19), del d.P.R. n. 633/72;
  • alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 19), del d.P.R. n. 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l’operatività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
  • alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 19), del d.P.R. n. 633/72.

Non varia invece l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della L. n. 217/83.

In assenza di specifiche disposizioni circa la relativa decorrenza, le agevolazioni previste dall’articolo 18 del D.L. n. 73/2022 dovrebbero essere applicabili alle prestazioni che effettuate a partire dal 22 giugno 2022, in base al momento di effettuazione di cui all’articolo 6 del d.P.R. n. 633/72.

(Articolo 18 del D.L. n. 73/2022)

IVA – ESTENSIONE REVERSE CHARGE SETTORE ELETTRONICO ED ENERGETICO

Il D.L. n. 73/2022 prevede l’estensione fino al 31 dicembre 2026, rispetto al precedente termine del 30 giugno 2022, del meccanismo del “reverse charge” per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico.

Tale proroga è avvenuta a seguito della emanazione della direttiva 2022/890/UE.

L’ipotesi di reverese charge di cui si discute si applica alle operazioni individuate dall’articolo 17, comma 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del d.P.R. n. 633/72, vale a dire:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

(Articolo 22 del D.L. n. 73/2022)

CREDITO IMPOSTA – R&S FARMACI E VACCINI

Vengono apportate delle modifiche all’articolo 31 del D.L. n. 73/2021, stabilendo che il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini spetta anche per quelle attività di ricerca riferite a vaccini e farmaci già esistenti.

Inoltre, è stabilito che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.M. 26.5.2020 (relativo al credito ricerca e sviluppo e innovazione).

(Articolo 23, comma 1, del D.L. n. 73/2022)

CREDITO IMPOSTA R&S E INNOVAZIONE – CERTIFICAZIONE QUALIFICAZIONE ATTIVITÀ

Viene introdotta la facoltà per le imprese di richiedere un’apposita certificazione che attesti la qualificazione delle attività.

In tal senso, è previsto che – per favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202 della L. n. 160/2019 – le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della L. n. 160/ 2019.

Tale certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Con un D.P.C.M. di prossima emanazione saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell’articolo 1 della L. n. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

(Articolo 23, commi da 2 a 8, del D.L. n. 73/2022)

DICHIARAZIONE IMU 2021 – PROROGA

Secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IMU per l’anno 2021 viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 (2).

Si tratta della dichiarazione riferita:

  • agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
  • alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.

È bene precisare che la proroga al 31 dicembre 2022 non riguarda, invece, gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 resta invariato al 30 giugno 2022.

(Articolo 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022)

(2) Al riguardo va evidenziato che la dichiarazione IMU non è sempre dovuta. Ai sensi del D.M. 30 ottobre 2012, ad esempio, non deve essere presentata quando: a) gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI) (con alcune eccezioni), che viene predisposto dai notai in relazione a molteplici atti da essi rogati; b) il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, una specifica comunicazione.

CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

In base a quanto previsto dall’articolo 7 del D.L. Semplificazioni fiscali viene prevista una novità relativa all’attestazione di rispondenza (c.d. “bollinatura”), prevista nell’ambito dei contratti di locazione a canone concordato al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali (3) specificamente previste per tali tipologie di accordi contrattuali.

La novità riguarda, in particolare, l’attestazione (4) richiesta nei contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” ovvero redatti in autonomia tra le parti (o con l’assistenza di altri professionisti quali avvocati, commercialisti, geometri, agenti immobiliari, ecc.), relativamente agli immobili situati in Comuni in cui gli accordi territoriali sono stati rinnovati al fine di recepire le disposizioni di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2017.

Tutto quanto sopra premesso, secondo la nuova disposizione di legge, tale attestazione di rispondenza – una volta rilasciata – può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente, salvo che non intervengano eventuali variazioni: 1) delle caratteristiche dell’immobile oppure 2) dell’accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

La novità si applica anche alle attestazioni di rispondenza richieste con riferimento ai contratti di locazione c.d. transitori di cui all’art. 2, c. 8, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2017 e ai contratti di locazione per gli studenti universitari di cui all’art. 3, c. 5, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2017. In sostanza e in analogia a quanto già accade con l’attestato di prestazione energetica (APE), la nuova norma sulle locazioni a canone concordato mira a rendere valida nel tempo la “bollinatura” del contratto di locazione a canone concordato, senza che sia necessario redigerla nuovamente (sostenendone i relativi costi) tutte le volte che venga a cessare il contratto di locazione per il quale era stata predisposta.

La nuova previsione normativa è in vigore dal 22 giugno 2022.

(Articolo 7 del D.L. n. 73/2022)

DICHIARAZIONE TELEMATICA IMPOSTA DI SOGGIORNO – PROROGA

In base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 73/2022, la dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021 è stata posticipata al 30 settembre 2022, rispetto al termine precedentemente stabilito del 30 giugno 2022 (5).

Al riguardo va ricordato che, con gli articoli 4, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 23/2011 e 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, era stato stabilito che la dichiarazione dell’imposta di soggiorno doveva essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Inoltre, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 25, comma 3-bis, del D.L. n. 41/2021 aveva stabilito che, entro il 30 giugno 2022, dovevano essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021. Tale termine è stato ora differito al 30 settembre 2022.

(Articolo 3, comma 6, del D.L. n. 73/2022)

(3) I contratti di locazione a canone concordato beneficiano, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme, di alcune importanti agevolazioni fiscali tra cui, ad esempio:
   1)   l’aliquota del 10% della c.d. “cedolare secca” sui canoni di locazione percepiti dal proprietario;
   2)   la riduzione della base imponibile IRPEF del 30% (in caso di mancata opzione per la c.d. “cedolare secca”);
   3)   la base imponibile dell’imposta di registro in misura pari al 70% del canone (in luogo del 100%);
   4)   la riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.
(4) L’attestazione di rispondenza è quel documento con il quale viene attestata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione (anche con riguardo alle agevolazioni fiscali) all’accordo territoriale (l’accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, con il quale vengono stabilite delle fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità o porzione di unità immobiliare, è concordato – tra le parti – il canone per i singoli contratti di locazione).
(5)Sono interessati alla proroga anche i mediatori immobiliari che incassano il canone o il corrispettivo per le c.d. “locazioni brevi” ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, i quali sono responsabili:
   a) per il pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli inquilini che alloggiano negli immobili in base ad un contratto di locazione c.d. “breve”;
   b) per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.