LTPartners | News: definizione agevolata scadenza 31/03/23

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Chi può fruire della definizione agevolata

Sotto il profilo soggettivo, la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne. Pertanto, possono avvalersi della regolarizzazione tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione anche i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Quali violazioni si possono sanare

Possono essere oggetto di definizione esclusivamente le irregolarità formali commesse sino al 31 ottobre 2022, che siano suscettibili di ostacolare – anche solo in via potenziale – l’attività di controllo fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, secondo la norma di legge, sono sanabili le irregolarità, le infrazioni e l’inos­ser­vanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono:

  • sulla determinazione della ba­se imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP;

e

  • sul pagamento di tali tributi.

NOTA BENE: Le viola­zio­ni esclusivamente formali, nella misura in cui non incidono sull’attività di controllo fiscale da parte degli organi preposti, non sono sanzionabili (v. artt. 10 della L. n. 212/2000 e 6, c. 5-bis, del D. Lgs. n. 472/97) e, pertanto, in relazione ad esse non vi sarà alcuna necessità di aderire alla definizione agevolata in esame.

Va inoltre evidenziato che la definizione delle irregolarità formali può effettuarsi anche se la violazione sia eventualmente stata già constatata dall’inizio della verifica fiscale o sia stato già notificato l’atto di contestazione della sanzione o sia pendente la relativa lite (salvo che la lite sia divenuta definitiva per mancata impugnazione o per passaggio in giudicato alla data del 1° gennaio 2023).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le violazioni definibili:

  • la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA (tale violazione può essere definita solo quando l’IVA risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta);
  • l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
  • l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle entrate o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività ai fini IVA;
  • l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
  • la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti il c.d. reverse charge in assenza di frode (tale violazione può essere definita solo quando l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento);
  • l’omesso esercizio delle opzioni nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
  • la mancata iscrizione al VIES.

Le violazioni escluse dalla sanatoria

Con la sanatoria in esame non possono invece essere sanate tutte quelle irregolarità che abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e/o sul pagamento di tali tributi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non possono essere sanate con la definizione agevolata in esame:

  • le irregolarità com­messe in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso (investimenti e attività finanziarie detenute all’estero);
  • la mancata presentazione della comunicazione all’ENEA prevista per la fruizione dei bonus di riqualificazione energetica;
  • la dichiarazione dei redditi, IRAP o IVA omessa (inclusa quella dalla quale non emergano imposte da versare) o infedele;
  • l’indicazione di ricavi fittizi;
  • la fatturazione omessa o infedele, l’omessa o irregolare conservazione/trasmissione telematica dei corrispettivi e l’indebita detrazione dell’IVA;
  • i rimborsi fiscali non spettanti;
  • l’omessa regolarizzazione del cessionario/committente nel caso di mancata ricezione della fattura da parte del cedente/fornitore;
  • la mancata esportazione del bene entro i 90 giorni dalla consegna e la mancata regolarizzazione della cessione a privati non residenti;
  • le cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento e lo “splafonamento”;
  • la mancata applicazione delle ritenute e il modello 770 omesso o infedele;
  • il tardivo/omesso versamento di imposte e l’indebita compensazione di crediti esistenti e/o inesistenti;
  • la mancata opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato fiscale;
  • l’omessa presentazione del modello EAS.

Inoltre, non possono essere regolarizzate le violazioni formali riguardanti ambiti impositivi diversi dalle imposte sui redditi, dall’IVA e dall’IRAP; ad esempio, non possono essere definite le violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione.

Cosa fare per sanare gli errori

Le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Non rileva, quindi, il numero di violazioni commesse ma il periodo d’im­posta: nel caso in cui siano state commesse più violazioni in un unico periodo d’imposta, occorrerà pagare soltanto l’importo di € 200 per quella specifica annualità.

Peraltro, non sembrerebbe esservi nessun divieto circa l’effettuazione del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata mediante una compensazione nel modello F24 con eventuali crediti fiscali disponibili.

I versamenti delle somme dovute devono avvenire in 2 rate di pari importo, scadenti il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, fermo restando che il pagamento potrà anche avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Inoltre, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute, con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente, per un giustificato motivo, non dovesse rimuovere tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni.

Le modalità di pagamento

Con la risoluzione n. 6/2023 è stato istituito il codice tributo “TF44”, denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”, da utilizzare nel modello F24 per effettuare il pagamento dell’importo di € 200.

In particolare, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo dovrà essere esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Inoltre, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” dovrà essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

Proroga dei termini di contestazione

Da ultimo va segnalato che, secondo la normativa in esame, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 che siano oggetto di un processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono stati prorogati di 2 anni i termini per la notifica dell’atto di contestazione o di irrogazione delle relative sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.