LTPartners | News: verifica delle ritenute per le Onlus

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 492, del 21 ottobre 2020, ha fornito un importante chiarimento riguardante l’applicazione agli enti non commerciali (tra cui anche gli enti pubblici), del nuovo regime di verifica, da parte del committente, delle ritenute operate e versate dagli appaltatori e dai subappaltatori relative ai loro dipendenti e assimilati (ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997).

Come è noto, tale regime di verifica è applicabile ai committenti sostituti di imposta che affidano ad una impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, l’esecuzione di opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000.

La questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate attiene ai contratti ed agli affidamenti promiscui, che dovessero cioè riferirsi sia all’attività istituzionale che a quella commerciale.

Ci si riferisce, in particolare, a tutti quei servizi generali che sono indistinguibilmente afferenti alla due anime dell’ente, quali i servizi di pulizia, vigilanza, mensa, assistenza software, ecc.

In un nostro articolo dello scorso 19 febbraio (https://www.ecnews.it/la-verifica-delle-ritenute-negli-appalti-promiscui-degli-enti-non-commerciali/), in mancanza di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, avevamo suggerito l’applicazione del criterio di cui all’art. 144 del TUIR, per individuare la parte di affidamento relativo alla parte commerciale.

In particolare, tale disposizione individua la parte commerciale applicando il rapporto tra i ricavi e gli altri proventi afferenti alla parte commerciale ed il totale dei ricavi e proventi dell’ente stesso.

Secondo quanto da noi suggerito, qualora l’importo complessivo annuo “commerciale” del singolo contratto promiscuo (determinato in applicazione del sopra citato rapporto) avesse superato la soglia dei 200.000 euro, in tal caso, le nuovi disposizioni avrebbero dovuto trovare applicazione, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma, con riferimento all’intero affidamento, anche per la parte afferente all’area istituzionale.

Ora, l’Agenzia delle Entrate con la risposta citata (in allegato) ha sposato esattamente il criterio da noi suggerito, mediante l’applicazione del criterio di cui al citato art. 144.

Nella citata prassi si legge infatti che “… l’articolo 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale (numeratore) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento a all’intero contratto …”.