LTPartners | News sui lavoratori autonomi occasionali

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Riteniamo opportuno evidenziare che l’art. 13, co. 1, lett. d), del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha sostituito l’art. 14, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, introducendo l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Il nuovo adempimento è stato oggetto di chiarimenti con la nota Ispettorato Nazionale del Lavoro del  11.1.2022 n. 29.

La disposizione interessa unicamente  i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Ulteriormente, con il citato documento di prassi, è stato precisato che  il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

In tal senso, pur in assenza di un chiarimento ufficiale sul tema, si ritiene che il suddetto obbligo di comunicazione sia imposto  anche agli enti non commerciali, pubblici o privati, ivi inclusi gli enti della Pubblica Amministrazione, in relazione allo svolgimento delle sole attività di natura commerciale.

Pertanto, il suddetto obbligo di comunicazione non dovrebbe sussistere qualora l’attività occasionale sia svolta nell’ambito delle attività istituzionale/decommercializzata dell’ente. Di converso, tale obbligo comunicativo dovrà essere adempiuto, qualora l’attività sia svolta nell’ambito delle attività d’impresa o comunque se promiscuamente attribuibile sia alla sfera commerciale che a quella istituzionale.

Per quanto attiene le tempistiche,  è indicato che l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se  avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota dell’Ispettorato del Lavoro.

Ed infatti, è previsto che  per i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione del citato documento di prassi, nonché per i rapporti  iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione  dovrà essere effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Oltre quanto sopra riportato, si evidenzia ulteriormente che:

  • Restano esclusi, dal suddetto obbligo, oltre ai rapporti di natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, gli ex voucher e le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • Secondo la disposizione in esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione;
  • Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: a) dati del committente e del prestatore; b) luogo della prestazione; c) sintetica descrizione dell’attività; d) data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese); e) ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.