Legge di Bilancio 2020

Legge di Bilancio 2020

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER IMPRESE, PROFESSIONISTI ED ENTI PUBBLICI

In data 30 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (“legge di Bilancio 2020”).
Nel prosieguo si riepilogano sinteticamente le principali novità per imprese, professionisti ed enti pubblici introdotte dalla richiamata legge, illustrando e commentando le varie tematiche seguendo lo stesso ordine degli articoli del provvedimento normativo, riportando in calce al relativo paragrafo la norma di riferimento.
Si evidenzia che tutte le disposizioni di seguito commentate applicabili alle “imprese” (perlopiù riferibili all’IRES ed all’IMU), sono riferibili agli enti della Pubblica Amministrazione (enti non commerciali) solo con riferimento alle eventuali attività commerciali da questi svolte.
L’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020 decorre dal 1° gennaio 2020, fermo restando che talune disposizioni hanno specifiche date di decorrenza, che verranno evidenziate di volta in volta.

RIMODULAZIONE ALIQUOTE IVA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE ACCISE

L’incremento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta, inizialmente prospettato per il 1° gennaio 2020, viene sterilizzato interamente per l’anno 2020 e parzialmente per l’anno 2021. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che consentano allo Stato di realizzare gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, è previsto l’innalzamento:
– dell’aliquota IVA ordinaria (attualmente fissata al 22%) al 25% a decorrere dall’anno 2021 e al 26,5% a decorrere dall’anno 2022;
– dell’aliquota IVA ridotta (attualmente fissata al 10%) al 12% a decorrere dall’anno 2021.
Viene inoltre rimodulata la misura delle maggiori entrate nette attese dall’aumento delle accise sui carburanti che deve essere non inferiore a € 1.221 milioni per il 2021, € 1.683 milioni per il 2022, € 1.954 milioni di euro per l’anno 2023, a € 2.054 milioni per il 2024 ed € 2.154 milioni a decorrere dal 2025.
(articolo 1, c. 2-3, L. n. 160/2019)

DEDUCIBILITÀ DELL’IMU RELATIVA AGLI IMMOBILI STRUMENTALI

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 viene confermata la deducibilità al 50% dell’imposta municipale propria (c.d. “IMU”) relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Per gli anni 2020 e 2021 l’IMU relativa ai suddetti immobili resta deducibile nella misura del 60%, mentre invece viene anticipata la deducibilità di tale imposta al 100% all’anno 2022 (rispetto alla precedente previsione normativa che fissava la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali al 70% per l’anno 2022 e al 100% a partire dall’anno 2023).
(articolo 1, c. 4-5, L. n. 160/2019)

NOVITÀ IN TEMA DI CEDOLARE SECCA PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

La norma in esame stabilizza al 10% la misura dell’imposta cedolare secca relativa ai contratti di locazione stipulati ai sensi degli artt. 2, c. 3, e 8 della Legge n. 431/98 (contratti a canone concordato), relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, c. 1, lett. a) e b), D.L. n. 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.
(articolo 1, c. 6, L. n. 160/2019)

FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI LAVORATORI DIPENDENTI

Al fine di dare attuazione ad interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione pari a € 3.000 milioni per l’anno 2020 e ad € 5.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2021. L’attuazione di tali interventi viene demandata a degli appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle predette risorse finanziarie, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell’ambito dei medesimi provvedimenti.
(articolo 1, c. 7, L. n. 160/2019)

SCONTO IN FATTURA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA

Fino al 31 dicembre 2019 è rimasta in vigore la possibilità, per i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica (articolo 14 D.L. n. 63/2013) e di riduzione del rischio sismico (articolo 16 D.L. n. 63/2013), di optare – in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito – per l’ottenimento di un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Dal 1° gennaio 2020 l’opzione dello “sconto in fattura” potrà invece essere esercitata esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al D.M. Sviluppo Economico 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a € 200.000.
Inoltre e sempre a decorrere dal 2020, non è più possibile richiedere l’applicazione dello “sconto in fattura” per le detrazioni spettanti per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
(articolo 1, c. 70 e 176, L. n. 160/2019)

MONITORAGGIO STRUTTURALE DEGLI IMMOBILI

Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili viene riconosciuto, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di € 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I criteri, le procedure di accesso all’agevolazione e per il recupero della stessa in caso di utilizzo illegittimo saranno adottati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.
(articolo 1, c. 118, L. n. 160/2019)

BONUS RISTRUTTURAZIONI, ECOBONUS E BONUS MOBILI

Per il “bonus ristrutturazione edilizia”, la legge di Bilancio 2020 proroga fino a dicembre 2020 la percentuale di detrazione al 50% e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio a 96.000 euro.
Per gli interventi di “risparmio energetico” restano invariate le agevolazioni fiscali già esistenti.
Infine, viene confermato fino al 31 dicembre 2020 il “bonus mobili” (detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ / A per i forni, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione).
(articolo 1, c. 175, L. n. 160/2019)

SPORT BONUS

Viene prorogata a tutto il 2020 la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145/2018. La disposizione prevede che per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
(articolo 1, c. 177-179, L. n. 160/2019)

REDDITI DEI TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEGLI I.A.P.

Viene estesa al 2020 l’esenzione IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Viene invece previsto che, per l’anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.
(articolo 1, c. 183, L. n. 160/2019)

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

In sostituzione dell’iper e del super ammortamento, viene introdotto un credito d’imposta a fronte degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Come regola generale il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo “fiscale” del bene strumentale, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni. L’agevolazione del 6% risultante inoltre spettante anche agli esercenti arti e professioni.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A di cui alla Legge n. 232/2016 (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»), il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;
– nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre € 2,5 milioni, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B di cui alla Legge n. 232/2016 (beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000 (si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP.
(articolo 1, c. 184-197, L. n. 160/2019)

CREDITO D’IMPOSTA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta. Possono accedere a tale credito tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuino investimenti in una delle seguenti attività:
– attività di ricerca e sviluppo, ovvero le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Per tali attività, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
– attività di innovazione tecnologica, ovvero le attività (diverse da quelle di cui al precedente punto), finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per tali attività il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo (10% nel caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0), assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
– attività innovative, ovvero le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Per tali attività, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Con un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di attività ammesse al credito d’imposta e per la corretta applicazione della disposizione in esame.
Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, c. 2, del D. Lgs. n. 231/2001).
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando, comunque, i limiti massimi del credito sopra indicati.
Il credito d’imposta spettante non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
(articolo 1, c. 198-209, L. n. 160/2019)

BONUS FORMAZIONE 4.0

La legge di Bilancio 2020 ha confermato, anche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, pur se con alcune modifiche, il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal “Piano nazionale industria 4.0”. Tra le principali novità si segnalano:
– la rimodulazione del limite massimo annuale del credito;
– l’incremento della misura del bonus al 60% se l’attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra-svantaggiati;
– la non spettanza del credito alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive;
– la scomparsa dell’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
(articolo 1, c. 210-217, L. n. 160/2019)

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL CENTRO ITALIA

Viene prorogato a tutto il 2020 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016. Si tratta del credito di cui all’articolo 18-quater del D.L. n. 8/2017, attribuito nella misura del 25% per le “grandi imprese”, del 35% per le “medie imprese” e del 45% per le “piccole imprese”.
(articolo 1, c. 218, L. n. 160/2019)

BONUS FACCIATE DEGLI EDIFICI

È stata introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/68. La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati anche quelli di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata – ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna – riguardino interventi che siano (a) influenti dal punto di vista termico oppure (b) che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio i predetti interventi dovranno soddisfare:
– i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 (recante l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
– i requisiti di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B al D.M. 11 marzo 2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.
Si evidenzia che, con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90% senza alcun limite di spesa massima. Con riguardo alla localizzazione degli edifici nelle zone A o B del D.M. n. 1444/68 si evidenzia che:
– la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Infine, va ricordato che la nuova detrazione fiscale del 90% dovrà essere ripartita in 10 rate annuali. Come regola generale, all’agevolazione in questione si applicano – per espressa previsione di legge – le disposizioni del decreto n. 41/98 (ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia).
(articolo 1, c. 219-224, L. n. 160/2019)

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Con decorrenza 2019 viene reintrodotta l’agevolazione ACE. L’agevolazione, in precedenza soppressa, opera quindi senza soluzioni di continuità rispetto al 2018. Tuttavia, viene prevista una riduzione del coefficiente di remunerazione della variazione in aumento del capitale proprio, che viene fissato all’1,3% rispetto al precedente 1,5%.
(articolo 1, c. 287, L. n. 160/2019)

INCENTIVI ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI

Con il fine di incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, è stato stabilito il diritto ad un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni che, al di fuori dell’attività professionale o d’impresa, effettuino abitualmente acquisti di beni e servizi con metodi di pagamento elettronici. Le condizioni e i criteri per la fruizione di tale rimborso saranno stabiliti con apposito decreto del MEF, da adottare entro il 30 aprile 2020.
A tal fine è prevista l’istituzione di fondo pari a 3 miliardi per le annualità 2021 e 2022 al fine di effettuare i suddetti rimborsi
(articolo 1, c. 288-290, L. n. 160/2019)

CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

È prevista la proroga del credito di imposta introdotto dall’art. 49, comma 2, del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), al fine di contribuire a rafforzare la visibilità e la qualità delle politiche di internazionalizzazione adottate dalle PMI italiane. E’ quindi riconosciuto per tutto il 2019 ed il 2020 un credito d’imposta attribuito nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi, per l’allestimento dei medesimi spazi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione (connesse alla partecipazione). Il credito è riconosciuto fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
(articolo 1, c. 300, L. n. 160/2019)

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI

E’ stabilita la proroga del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) ovvero le zone geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprendono almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013, istituite su proposta dei Presidenti delle rispettive regioni, sentiti i sindaci delle aree interessate.
In particolare, il credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98 e ss., della legge n. 208/2015 relativo agli investimenti nelle ZES, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi quali macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, è ora stabilito per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
(articolo 1, c. 316, L. n. 160/2019)

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Al fine di incentivare gli investimenti nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna è stato prorogato il credito d’imposta di cui all’art. 1, commi 98 e ss., della legge n. 208/2015, relativo agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi quali macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Gli acquisti agevolati sono ora quelli effettuati entro il 31 dicembre 2020.
(articolo 1, c. 319, L. n. 160/2019)

DETRAZIONE IRPEF PER LO STUDIO E LA PRATICA DELLA MUSICA

A decorrere dal 1° gennaio 2021, è introdotta la detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese sostenute dai contribuenti con reddito non superiore a 36.000 Euro, per l’iscrizione di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione musicale legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuta dalla Pubblica Amministrazione.
(articolo 1, c. 346-347, L. n. 160/2019)

DETRAZIONE IRPEF PER SPESE VETERINARIE

Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti, quali previste dall’art 15, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 917/1986, sono ora detraibili nel limite di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.
(articolo 1, c. 361, L. n. 160/2019)

PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte, seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l’articolo 88, comma 3, lettera a), del D.P.R. 917/1986, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme corrisposte a titolo di risarcimento disposto da sentenze della CEDU.
(articolo 1, c. 431, L. n. 160/2019)

OLEOTURISMO

È prevista l’estensione delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 relative all’enoturismo anche all’oleoturismo. È previsto infatti che le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione possono beneficiare del regime fiscale di determinazione del reddito imponibile IRPEF con un coefficiente di redditività pari al 25%.
(articolo 1, c. 513-514, L. n. 160/2019)

DETRAZIONE IRPEF PER I REDDITI SUPERIORI A 120.000 EURO

È prevista la modifica dell’articolo 15 del D.P.R. 917/1986 mediante l’introduzione dei commi 3-bis, ter e quater. In base a tali modifiche, le detrazioni disciplinate dallo stesso articolo spettano per l’intero importo nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro. Se il reddito è compreso tra 120.000 euro ed euro 240.000, allora la detrazione spetta in misura minore ed in particolare in misura pari al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del contribuente, e 120.000 euro. Per i redditi superiori ad euro 240.000 le detrazioni suddette non spettano. A prescindere dall’ammontare del reddito complessivo resta comunque la detrazione piena relativamente alle spese sanitarie ed agli interessi passivi relativi a prestiti, mutui agrari a mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale.
(articolo 1, c. 629, L. n. 160/2019)

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE E SUI PRODOTTI ENERGETICI

A decorrere dal 1° ottobre 2020, entrerà in vigore la modifica all’art 24-ter, comma 2, del D.Lgs n. 504/1995, che prevede l’esclusione dell’accisa agevolata per i mezzi registrati nella categoria EURO 3 o inferiori. Dal 1° gennaio 2012 è prevista l’esclusione dell’accisa agevolata anche per i mezzi EURO 4.
È prevista inoltre la modifica delle aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati al fine della produzione di energia elettrica.
(articolo 1, c. 630-631, L. n. 160/2019)

TASSAZIONE DELLE AUTO AZIENDALI

A partire dai contratti di assegnazione dei veicoli ad uso promiscuo al dipendente stipulati dal 1° luglio 2020, il fringe benefit da tassare in capo al dipendente stesso scende dalla percentuale del 30% a quella del 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, qualora il veicolo abbia emissioni di CO2 entro i 60 grammi per chilometro. Per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km, ma non a 160, si assumerà il 30% del suddetto valore; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km, ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).
(articolo 1, c. 632-633, L. n. 160/2019)

PLASTIC TAX

È prevista l’istituzione dell’imposta sul consumo di plastica monouso denominata MACSI e si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo al provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli con il quale dovranno essere stabilite le modalità attuative della norma. Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere i preparati medicinali.
Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è individuato in relazione al luogo di produzione o provenienza del manufatto: (i) se realizzato nel territorio nazionale, l’imposta graverà sul fabbricante e sarà esigibile al momento della cessione ad altri soggetti nazionali; (ii) qualora il manufatto provenga da altri paesi UE, l’onere cadrà invece sul cessionario, all’atto dell’acquisto nell’ambito della propria attività, ovvero sul cedente all’atto della cessione a privati; (iii) nel caso di MACSI provenienti da paesi extra UE, l’imposta graverà sull’importatore all’atto dell’importazione definitiva sul territorio italiano.
La Plastic tax è fissata nella misura di euro 0,45 per ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI e la determinazione avviene sulla base delle dichiarazioni trimestrali presentate dal soggetto passivo.
I soggetti non residenti e non stabiliti in Italia dovranno effettuare i suddetti adempimenti per il tramite di un rappresentante fiscale appositamente nominato.
Le attività di accertamento, di verifica e di controllo di corretta applicazione dell’imposta sono demandate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
(articolo 1, c. 634-658, L. n. 160/2019)

SUGAR TAX

È prevista l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate; tale imposta si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del Decreto del Ministero Economia e Finanze con il quale dovranno essere stabilite le modalità attuative della norma.
L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: a) all’atto della cessione a consumatori privati o a rivenditori, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento; b) all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea; c) all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
L’imposta è fissata nella misura di euro 10 per ettolitro in caso di prodotti finiti ed euro 0,25 per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
L’imposta dovuta è determinata sulla base di una dichiarazione mensile che dovrà essere presentata dal soggetto obbligato al pagamento.
Le attività di accertamento, di verifica e di controllo di corretta applicazione dell’imposta sono demandate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
(articolo 1, c. 661-676, L. n. 160/2019)

REGIME FISCALE DEI BUONI PASTO

A partire dal 1° gennaio 2020, è prevista la rimodulazione dei limiti di esenzioni fiscale per i buoni pasto assegnati ai dipendenti. È previsto un doppio binario secondo cui per i buoni pasto rilasciati in forma elettronica la quota non tassata è aumentata da 7 a 8 euro, mentre per quelli rilasciati in forma cartacea è diminuita da 5,29 a 4 euro.
(articolo 1, c. 677, L. n. 160/2019)

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

Entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 la c.d. web tax (imposta sui servizi digitali) che sarà applicata, con l’aliquota del 3%, ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: a) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. Con la modifica dell’articolo 1 commi 35 e seguenti della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) sono state infatti delineate le modalità operative del tributo, le modalità di dichiarazione e le cause di esclusione.
In particolare è stato stabilito che i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di riferimento. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale (relativa all’ammontare dei servizi tassabili forniti) entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello di riferimento.
È fatto obbligo per i soggetti passivi non residenti che operano in Italia di nominare un rappresentante fiscale. È inoltre prevista una clausola di abrogazione automatica della normativa in parola, in favore dell’entrata in vigore delle disposizioni di derivazione internazionale in materia di tassazione delle economie digitali.
(articolo 1, c. 678, L. n. 160/2019)

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI FISCALI

A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di poter usufruire delle detrazioni fiscali ex art. 15 del D.P.R. 917/1986, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità elettroniche (carte di credito, carte di debito e bonifici bancari). Il pagamento in contanti delle spese effettuate comporterà la mancata detraibilità delle stesse. È fatta salva la possibilità di effettuare pagamenti in contanti per le spese di medicinali e dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
(articolo 1, c. 679-680, L. n. 160/2019)

ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE

Con la modifica del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è stata prevista l’introduzione dell’attività di “prevenzione e di contrasto all’evasione fiscale” tra quelle di rilevante interesse pubblico, con la conseguenza che è stata ammessa una limitazione dei diritti alla protezione dei dati personali dell’interessato, nel caso di verifiche fiscali. È stata inoltre introdotta la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, di avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo. Al fine di delineare le modalità applicative delle nuove disposizioni è previsto un apposito decreto del MEF.
(articolo 1, c. 681-686, L. n. 160/2019)

ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

È stata prevista la proroga del regime agevolativo introdotto dalla L. 208/2015 (Leggi di Stabilità 2016) relativo alla estromissione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale. Il regime agevolativo riguarderà l’estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019, effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. È prevista una imposta sostitutiva con un’aliquota dell’8% rispettivamente ripartita tra l’acconto da versare entro il 30 novembre 2020 e il saldo da versare entro il 30 giugno 2021.
(articolo 1, c. 690, L. n. 160/2019)

REGIME FORFETTARIO

A decorrere dal 1° gennaio 2020 cambiano le regole del regime forfetario IRPEF di cui alla legge n. 190/2014.
E’ innanzi tutto abrogata l’imposta sostitutiva del 20% per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro (il regime forfetario si continuerà quindi ad applicare solo ai contribuenti con ricavi da attività di lavoro autonomo o d’impresa non superiori ad euro 65.000).
E’ stata prevista quale causa ostativa di accesso al regime agevolato, la percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.
È stato inoltre stabilito che non può accedere al regime forfetario il contribuente che, nell’anno precedente a quello in cui decide di optare per il regime in parola, abbia sostenuto spese per personale dipendente superiori a 20.000 euro lordi. È introdotta la riduzione di 1 anno dei termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, nel caso in cui il contribuente, che si trovi in regime fiscale forfettario, decida di optare per l’utilizzo della fatturazione elettronica.
(articolo 1, c. 691-692, L. n. 160/2019)

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

La norma ripropone l’efficacia di quanto disposto dall’articolo 2, c. 2, D.L. n. 282/2002, relativo alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.
Al fine di poter usufruire della rivalutazione, i predetti beni devono essere posseduti dai sopra indicati soggetti alla data del 1° gennaio 2020.
La rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, che deve essere redatta e giurata presso un notaio, un tribunale o un giudice di pace entro il prossimo 30 giugno 2020, da parte di specifiche categorie di soggetti (per le partecipazioni, dagli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dagli iscritti nel Registro dei revisori legali o dai periti iscritti alle Camere di commercio – per i terreni, dagli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili o dai periti iscritti alle Camere di commercio).
Entro il 30 giugno 2020 il valore rideterminato deve essere assoggettato a imposta sostitutiva dell’11%. Il versamento potrà anche essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, secondo le seguenti scadenze: 30 giugno 2020, 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022, fermo restando che sulle rate dell’anno 2021 e dell’anno 2022 saranno dovuti gli interessi del 3% annuo, calcolati a partire dal 1° luglio 2020 e da versare contestualmente all’imposta sostitutiva.
La rivalutazione in questione ha effetti sulla quantificazione delle plusvalenze realizzate al momento della cessione dei beni rivalutati, potendosi assumere, in luogo del costo o valore di acquisto dei predetti beni, quello risultante dalla perizia, affrancato tramite pagamento della relativa imposta sostitutiva.
(articolo 1, c. 693-694, L. n. 160/2019)

PLUSVALENZE IMMOBILIARI

A decorrere dal 1° gennaio 2020 viene incrementata al 26% (rispetto al precedente 20%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari realizzate a seguito di cessione di terreni non edificabili e fabbricati acquistati o costruiti da non più di cinque anni. La norma interviene sulla disposizione speciale di cui al comma 496 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cui testo novellato risulta essere il seguente: “in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia”.
(articolo 1, c. 695, L. n. 160/2019)

RIVALUTAZIONI DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

È stata riproposta la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate, già stabilita dall’articolo 1, commi da 889 a 897, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Possono accedere a tale facoltà le società di capitali, le cooperative, i trust e gli altri enti pubblici e privati esercenti attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i principi contabili internazionali. Sono esclusi da tale rivalutazione solo gli immobili merce. I beni devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione deve essere operata nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 per il quale il termine di approvazione scade dopo il 1° gennaio 2020 (per i soggetti con esercizio solare ci si deve riferire quindi al bilancio relativo al 2019). Il maggior valore attribuito ai beni si considera fiscalmente riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; per i soli immobili, gli effetti decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021. È prevista la possibilità di una rivalutazione del saldo attivo attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota fissata al 12% per i beni ammortizzabili ed al 10% per i beni non ammortizzabili.
I versamenti dell’imposta sostitutiva (per importi fino a 3 mln di euro) potranno essere effettuati in 3 rate, la prima con scadenza coincidente con il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata operata la rivalutazione; le altre due rate con scadenza entro il termine per il versamento del saldo dei due periodi d’imposta successivi.
(articolo 1, c. 696-704, L. n. 160/2019)

IVIE E IVAFE

A decorrere dal 1° gennaio 2020, con modifica alla L. 214/2011 (legge di conversione del D.L. 201/2011) è prevista la soggettività passiva ai fini IVIE (imposta sugli investimenti immobiliari all’estero) e IVAFE (imposta sul valore delle attività all’estero) anche per gli enti non commerciali, le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, residenti in Italia. La contestuale modifica all’articolo 4 del D.L. prevede l’obbligo di riportare in dichiarazione le suddette somme ai fini del monitoraggio fiscale.
(articolo 1, c. 710-711, L. n. 160/2019)

DEDUZIONI DEI COMPONENTI NEGATIVI AI FINI IRES

È previsto dall’art 1 commi 712 – 715 della Legge in commento, il differimento delle percentuali di deducibilità delle seguenti componenti negative ai fini IRES: per la percentuale di deducibilità del 12% dei componenti che riguardano le svalutazioni e le perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, è previsto il differimento al 31 dicembre 2022 e ai 3 successivi; allo stesso modo è previsto il differimento al 31 dicembre 2028 per la percentuale di deducibilità del 10% della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese; è previsto inoltre il differimento al 31 dicembre 2025 e ai 4 successivi per la percentuale di deducibilità del 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.
(articolo 1, c. 712-715, L. n. 160/2019)

REDDITI DA ATTIVITÀ IN CONCESSIONE

Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, è prevista la maggiorazione dell’aliquota IRES del 3,5%. Sono assoggettati all’aumento i titolari di concessioni autostradali, ferroviarie, di gestione aeroportuale e di autorizzazioni e concessioni portuali, rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994.
Nell’ambito del regime del consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR e del regime della trasparenza fiscale ex art. 115 del TUIR, i soggetti partecipati determinano il reddito da assoggettare all’addizionale IRES del 3,5% e provvedono al relativo versamento.
(articolo 1, c. 716-718, L. n. 160/2019)

DOTAZIONI PER IL CINQUE PER MILLE

Le risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille, vengono ridefinite per complessivi 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, per 510 milioni di euro per l’anno 2020, per 520 milioni di euro per l’anno 2021 e per 525 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
(articolo 1, c. 720, L. n. 160/2019)

TRATTAMENTO FISCALE DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI

E’ stato chiarito che ai fini dell’applicazione dell’art 74, comma 2, lettera a), del TUIR, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, anche l’attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.
(articolo 1, c. 721, L. n. 160/2019)

NOLEGGIO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

A partire dal 1° aprile 2020, al fine di evitare casi di doppia imposizione in materia di IVA, è stato previsto che il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, delle imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’art 7-quater, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, si considera al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’UE. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate provvederà a individuare le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione Europea.
(articolo 1, c. 725-726, L. n. 160/2019)

PREU SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E VINCITE

A partire dal 1° gennaio 2020, è previsto un aumento del prelievo sulla raccolta di gioco.
In particolare, per le newslot (AWP) è previsto a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, un aumento del prelievo erariale fissato nella misura del 23,85% e a partire dal 1° gennaio 2021 nella misura del 24,00%. Sempre a partire dal 1° gennaio 2020 per le videolottery (VLT) è previsto un aumento del prelievo erariale fissato nella misura del 8,5% e a partire dal 1° gennaio 2021 nella misura dell’8,6%.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è fissata: (i) in misura non inferiore al 65% per gli apparecchi che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina e (ii) in misura non inferiore all’83% per gli apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite per gli apparecchi facenti parte della rete telematica di cui sopra, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.
A partire dal 1° marzo 2020, è fissato nel 20% il diritto dell’Amministrazione sulle vincite eccedenti i 500 euro, relative ai seguenti giochi: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita- Win for Life Gold, «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar.
Al fine di adeguare le nuove aliquote del prelievo sulle vincite il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvederà con proprio provvedimento.
(articolo 1, c. 731-735, L. n. 160/2019)

ROYALTIES SUGLI IDROCARBURI

A partire dal 1° gennaio 2020 è prevista l’esenzione dal pagamento delle aliquote sulle concessioni relative alle coltivazioni di idrocarburi, unicamente per le coltivazioni con produzione di idrocarburi annua pari ai 10 milioni di Smc di gas su terraferma o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.
(articolo 1, c. 736-737, L. n. 160/2019)

UNIFICAZIONE IMU E TASI

È prevista, a partire dal 2020, l’abolizione della TASI (che viene incorporata nell’IMU) e la contestuale e conseguente rimodulazione delle aliquote IMU. Dal 2020, quindi, il prelievo tornerà ad essere a carico dei soli titolari di diritti reali e non più anche degli utilizzatori degli immobili (come accadeva prima per la TASI).
Dal 2021 gli enti locali potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF. In tal senso, gli enti locali dovranno necessariamente utilizzare la matrice di aliquote messe a disposizione sul Portale del federalismo fiscale elaborando, così, il prospetto delle aliquote che diverrà parte integrante della delibera di approvazione delle stesse.
L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il legislatore ha poi inserito ulteriori disposizioni in materia di IMU che, senza modificare la struttura generale del tributo, hanno più che altro chiarito o regolamentato specifiche fattispecie.
(articolo 1, c. 738-783, L. n. 160/2019)

RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

È prevista, a partire dal 1° gennaio 2020, l’efficacia esecutiva (decorso il termine utile per la proposizione del ricorso) degli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalla comunità montane, dalle unioni di comuni e dai consorzi tra gli enti locali.
Per l’avvio della riscossione non sarà quindi più necessario attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento ovvero dell’ingiunzione fiscale.
Come stabilito dal comma 792 è stabilito che tutti i provvedimenti emessi “devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni”.
Dovrà essere inoltre inserita una specifica indicazione che l’atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L’esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico degli atti di cui sopra al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.
Per il recupero degli importi fino a 10.000 euro, dopo che gli atti sopra evidenziati sono diventati esecutivi, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
È prevista la possibilità di dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili (il numero di rate massime concedibili è graduato in funzione dell’ammontare dell’importo da riscuotere, fino ad un massimo di 72 rate per importi superiori ad euro 20.000), nel caso in cui venga dimostrata la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà da parte del debitore.
E’ previsto inoltre che il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi, possano con apposito provvedimento, nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.
I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.
Sono poi state inserite una serie di disposizioni volte a regolamentare l’attività di riscossione e di rateizzazione degli enti locali, nonché il rapporto tra gli enti locali stessi ed i soggetti terzi affidatari dei servizi di riscossione ed accertamento delle entrate locali.
(articolo 1, c. 784-815, L. n. 160/2019)

CANONE UNICO DEGLI ENTI LOCALI

A decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il presupposto per l’applicazione del Canone è: (i) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; (ii) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. La tariffa applicabile prevista dai commi 826 e seguenti è differenziata a seconda del numero di abitanti.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. È prevista la non applicabilità delle presenti norme alle disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
(articolo 1, c. 816-847, L. n. 160/2019)