Legge di Stabilità 2022

Legge di Stabilità 2022

INTRODUZIONE

In data. 31.12.2021 sul S.O. n. 49 alla G.U n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

Nel prosieguo si riepilogano sinteticamente le principali novità per imprese, professionisti ed enti pubblici introdotte dalla richiamata legge, illustrando e commentando le varie tematiche del provvedimento normativo, riportando in calce al relativo paragrafo la specifica disposizione di riferimento.

Ulteriormente si riportano le principali novità in materia fiscale a seguito della conversione nella Legge del 17.12.2021, n.215, del DL 21.10.2021 n.146 (c.d. decreto fisco-lavoro).

Si evidenzia che tutte le disposizioni di seguito commentate applicabili alle “imprese” (perlopiù riferibili all’IRES ed all’IMU), sono riferibili agli enti della Pubblica Amministrazione (enti non commerciali) solo con riferimento alle eventuali attività commerciali da questi svolte.

BONUS MOBILI E ARREDI

La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici viene prorogata al 31 dicembre 2024 ma, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022, viene diminuito il plafond di spesa massima su cui calcolare la suddetta detrazione.

In particolare, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il massimale di spesa per la detrazione in esame viene ridotto da € 16.000 a € 10.000. Invece, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, il massimale di spesa diminuisce da € 10.000 a € 5.000.

Restano invariate le modalità di fruizione della detrazione fiscale in questione:

  • recupero in 10 quote annuali di pari importo esclusivamente in dichiarazione annuale dei redditi;
  • non ammissibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Infine, va ricordato che la detrazione in questione spetta esclusivamente nei confronti dei soggetti IRPEF al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  • sostenimento di spese per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica);
  • connessione della suddetta spesa con l’esecuzione di un intervento di recupero edilizio;
  • l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici;
  • i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (ad es., la ristrutturazione del bagno consente di portare in detrazione le spese per l’acquisto di un nuovo tavolo o di un frigorifero).

(articolo 1, c. 37, L. n. 234/2021)

BONUS VERDE

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 la detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e/o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde”). Il plafond massimo di spesa su cui calcolare la suddetta detrazione resta fissato in € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.

Restano invariate le modalità di fruizione della detrazione fiscale in questione:

  • recupero in 10 quote annuali di pari importo esclusivamente in dichiarazione annuale dei redditi;
  • non ammissibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

(articolo 1, c. 38, L. n. 234/2021)

BONUS FACCIATE

La detrazione fiscale prevista per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. lavori pubblici n. 1444/1968 (c.d. “bonus facciate”) viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Tuttavia, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, l’ammontare della detrazione spettante viene ridotto dal 90% al 60%.

Per l’anno 2022 viene confermata l’assenza di un plafond di spesa massima su cui calcolare la detrazione fiscale.

Con riferimento alle modalità di recupero di tale detrazione si ricorda che la stessa:

  • può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione annuale dei redditi; oppure
  • può essere oggetto di cessione nei confronti di altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) in cambio di denaro;
  • può essere oggetto di sconto in fattura da parte delle imprese e/o dei professionisti che hanno effettuato l’intervento.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 (c.d. Decreto Anti-Frodi), nell’ipotesi in cui il contribuente voglia recuperare il “bonus facciate” mediante l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario produrre, a partire dallo scorso 12 novembre 2021:

  • l’attestazione di congruità delle spese sostenute;
  • il visto di conformità da parte di un commercialista.

Tali adempimenti sono sempre necessari (anche nell’ipotesi in cui l’intervento sulle facciate sia effettuato in regime di edilizia libera o l’importo dei lavori sia inferiore a € 10.000).

Inoltre e a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le spese per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni di congruità delle spese sostenute sono fiscalmente detraibili sulla base della medesima aliquota prevista per la relativa detrazione fiscale spettante in relazione all’intervento di recupero edilizio e/o energetico.

Qualora, invece, il contribuente voglia fruire del “bonus facciate” direttamente nella propria dichiarazione annuale dei redditi, non sarà necessario produrre né l’attestazione di congruità delle spese sostenute né il visto di conformità da parte di un commercialista.

(articolo 1, c. 39, L. n. 234/2021)

BONUS PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

La detrazione IRPEF del 50% spettante a fronte del sostenimento di spese per interventi di recupero edilizio viene prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Resta invariato a € 96.000 per unità immobiliare il plafond massimo di spesa su cui calcolare la suddetta detrazione.

Con riferimento alle modalità di recupero di tale detrazione si ricorda che la stessa:

  • può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione annuale dei redditi; oppure
  • può essere oggetto di cessione nei confronti di altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) in cambio di denaro;
  • può essere oggetto di sconto in fattura da parte delle imprese e/o dei professionisti che hanno effettuato l’intervento.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 (c.d. Decreto Anti-Frodi) e come regola generale, nell’ipotesi in cui il contribuente voglia recuperare il “bonus per ristrutturazioni edilizie” mediante l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario produrre, a partire dallo scorso 12 novembre 2021:

  • l’attestazione di congruità delle spese sostenute;
  • il visto di conformità da parte di un commercialista.

L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono tuttavia necessarie nei seguenti casi:

  • interventi eseguiti in edilizia libera (indipendentemente dall’importo dei lavori); oppure
  • interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 euro,

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre e a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le spese per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni di congruità delle spese sostenute sono fiscalmente detraibili sulla base della medesima aliquota prevista per la relativa detrazione fiscale spettante in relazione all’intervento di recupero edilizio e/o energetico.

Qualora, invece, il contribuente voglia fruire del “bonus per ristrutturazioni edilizie” direttamente nella propria dichiarazione annuale dei redditi, non sarà necessario produrre né l’attestazione di congruità delle spese sostenute né il visto di conformità da parte di un commercialista.

(articolo 1, c. 37, L. n. 234/2021)

ECOBONUS

Gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (c.d. “Ecobonus”) sono prorogati al 31 dicembre 2024; si tratta delle detrazioni fiscali del 50%/65%, delle detrazioni del 70%/75% (c.d. “ecobonus parti comuni”) e delle detrazioni dell’80%/85% (c.d. “eco-sismabonus parti comuni”).

Restano invariati rispetto al 31 dicembre 2021 i tetti di spesa massima su cui calcolare la suddetta detrazione previsti per ciascuna tipologia di intervento.

Con riferimento alle modalità di recupero di tale detrazione si ricorda che la stessa:

  • può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione annuale dei redditi; oppure
  • può essere oggetto di cessione nei confronti di altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) in cambio di denaro;
  • può essere oggetto di sconto in fattura da parte delle imprese e/o dei professionisti che hanno effettuato l’intervento.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 (c.d. Decreto Anti-Frodi) e come regola generale, nell’ipotesi in cui il contribuente voglia recuperare il c.d. “Ecobonus” mediante l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario produrre, a partire dallo scorso 12 novembre 2021:

  • l’attestazione di congruità delle spese sostenute;
  • il visto di conformità da parte di un commercialista.

L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono tuttavia necessarie nei seguenti casi:

  • interventi eseguiti in edilizia libera (indipendentemente dall’importo dei lavori); oppure
  • interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 euro,

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre e a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le spese per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni di congruità delle spese sostenute sono fiscalmente detraibili sulla base della medesima aliquota prevista per la relativa detrazione fiscale spettante in relazione all’intervento di recupero edilizio e/o energetico.

Qualora, invece, il contribuente voglia fruire del c.d. “Ecobonus” direttamente nella propria dichiarazione annuale dei redditi, non sarà necessario produrre né l’attestazione di congruità delle spese sostenute né il visto di conformità da parte di un commercialista.

(articolo 1, c. 37, L. n. 234/2021)

SISMABONUS

Il c.d. “Sismabonus” viene prorogato fino al 31 dicembre 2024 in tutte le sue articolazioni (detrazione del 50%, del 70%/80% e del 75%/85%), incluso il c.d. “sismabonus acquisti”.

Con riferimento alle modalità di recupero di tale detrazione si ricorda che la stessa:

  • può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione annuale dei redditi; oppure
  • può essere oggetto di cessione nei confronti di altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) in cambio di denaro;
  • può essere oggetto di sconto in fattura da parte delle imprese e/o dei professionisti che hanno effettuato l’intervento.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 (c.d. Decreto Anti-Frodi), nell’ipotesi in cui il contribuente voglia recuperare il c.d. “Sismabonus” mediante l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario produrre, a partire dallo scorso 12 novembre 2021:

  • l’attestazione di congruità delle spese sostenute;
  • il visto di conformità da parte di un commercialista.

L’attestazione di congruità e il visto di conformità non sono tuttavia necessarie nei seguenti casi:

  • interventi eseguiti in edilizia libera (indipendentemente dall’importo dei lavori); oppure
  • interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000 euro,

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre e a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le spese per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni di congruità delle spese sostenute sono fiscalmente detraibili sulla base della medesima aliquota prevista per la relativa detrazione fiscale spettante in relazione all’intervento di recupero edilizio e/o energetico.

Qualora, invece, il contribuente voglia fruire del c.d. “Sismabonus” direttamente nella propria dichiarazione annuale dei redditi, non sarà necessario produrre né l’attestazione di congruità delle spese sostenute né il visto di conformità da parte di un commercialista.

(articolo 1, c. 37, L. n. 234/2021)

NOVITÀ SUPERBONUS 110%

Per quel che concerne il c.d. “Superbonus 110%” vanno evidenziate le seguenti proroghe:

  1. per gli interventi effettuati da condomìni, da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da 4 unità immobiliari), da persone fisiche su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente (c.d. “interventi trainati”), da Onlus, OdV o APS Þ proroga al 31 dicembre 2025, con aliquota del:
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;
  • 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025;
  1. per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa Þ proroga al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  2. per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del Superbonus 110% Þ proroga al 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Inoltre:

  • viene prevista l’obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso di fruizione del Superbonus 110% in dichiarazione dei redditi (sotto forma di detrazione fiscale) (in precedenza, il visto di conformità era necessario – nell’ambito del Superbonus 110% – esclusivamente nel caso di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020), salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • viene introdotto un rinvio ad un apposito de­creto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022, al qua­le è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti per l’attestazione di congruità delle spese sostenute;
  • viene specificato che i prezzari individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. “Decreto Requisiti”) (prezzari regionali e prez­za­ri DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di con­grui­tà sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (age­vo­late con il Superbonus 110% o con il Sismabonus ordinario), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il c.d. “bonus facciate”) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF del 50%).

(articolo 1, c. 28, L. n. 234/2021)

BONUS PER COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

Il c.d. “bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici” non è stato prorogato oltre il 31 dicembre 2021.

Pertanto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, sarà possibile usufruire della detrazione fiscale in questione solo se l’intervento sia “trainato” nel c.d. “Superbonus 110%”.

(articolo 1, c. 28, L. n. 234/2021)

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relative ai bonus edilizi ed energetici vengono prorogate di pari passi con le relative detrazioni fiscali (quindi, in linea generale, fino al 31 dicembre 2024 e, con riferimento al c.d. “bonus facciate”, fino al 31 dicembre 2022).

Inoltre, viene ampliato il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni, a seguito dell’inserimento tra gli interventi “cedibili” o “scontabili” dei seguenti interventi:

  • la nuova detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche;
  • la detrazione spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali.

Infine, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 157/2021:

  • viene previsto, come regola generale, l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito con un’attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  • in deroga a tale ultima previsione, la nuova normativa prevede (a) per gli interventi classificati come attività di edilizia libera (indipendentemente dall’importo) e (b) per gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10.000, la non obbligatorietà dell’attestazione di congruità delle spe­se e del visto di conformità dei dati;
  • viene espressamente previsto che, indipendentemente dalla realizzazione dei lavori in regime di edilizia libera e/o dall’importo complessivo delle spese, per le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito relative al c.d. “bonus facciate” è sempre obbligatoria l’attestazione di congruità delle spese e il visto di conformità;
  • viene stabilita la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni, sulla base della medesima aliquota prevista per la relativa detrazione fiscale spettante in relazione all’intervento di recupero edilizio e/o energetico.

(articolo 1, c. 29, L. n. 234/2021)

NUOVA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

A partire dal 1° gennaio 2022 viene introdotto un bonus edilizio specifico destinato ad incentivare gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, relativamente alle spese documentate sostenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 a fronte di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, viene introdotta una detrazione ai fini delle imposte sui redditi del 75%, da ripartirsi in 5 rate annuali di pari importo.

La suddetta detrazione fiscale è calcolata su un ammontare massimo di spesa di:

  • € 50.000 (per gli interventi negli edifici unifamiliari, come – ad es. – villette e simili, o per quelli nel­­le singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano fun­zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno);
  • € 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
  • € 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi­ficio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche il presente bonus edilizio viene ricompreso nell’ambito delle detrazioni per le quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

(articolo 1, c. 42, L. n.  L. n. 234/2021)

MISURE DI FAVORE PER L’ACQUISTO PRIMA CASA PER GLI UNDER 36

Sono prorogati al 31 dicembre 2022 (rispetto all’originario termine del 30 giugno 2022) i termini per acquistare la prima casa con le agevolazioni previste per i soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età e aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. agevolazione “prima casa under 36”).

I benefici consistono nell’esenzione totale dalle imposte di registro e ipo-catastali ovvero, in caso di acquisto soggetto a IVA, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’IVA versata in relazione all’acquisto.

Inoltre, i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile il beneficio “prima casa under 36” sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%.

(articolo 1, c. 151, L. n. 234/2021)

DETRAZIONI FISCALI PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI

Le modifiche in questione ampliano lo spettro applicativo della detrazione IRPEF già prevista per i “giovani” di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che abbiano stipulato un contratto di locazione abitativa per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori).

In particolare, con la Legge di Bilancio 2022, viene prevista una detrazione IRPEF per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71, che stipulino un contratto di locazione abitativa in qualità di conduttori/inquilini, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori).

La detrazione IRPEF in questione spetta, per i primi 4 anni di durata contrattuale.

L’importo della detrazione spettante è pari a € 991,60 oppure, se superiore, al 20% del canone di locazione e, comunque, entro un limite massimo di detrazione pari a € 2.000.

(articolo 1, c. 155, L. n.234/2021)

PROROGA DELL’OPERATIVITÀ STRAORDINARIA DEL FONDO GASPARRINI

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”), già previsto dall’articolo 54, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

Conseguentemente e fino alla suddetta data continua ad essere prevista la sospensione del pagamento delle rate per lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’articolo 54, c. 1, lett. a), del D.L. n. 18/2020.

(articolo 1, c. 62, L. n. 234/2021)

IMU E PENSIONATI ALL’ESTERO

Limitatamente all’anno 2022 viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da:

  • soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
  • titolari di pensione maturata in regime di convenzione inter­na­zionale con l’Italia,
  • residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia,

è ridotta al 37,5%.

L’agevolazione era stata in origine introdotta dal comma 48 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e prevedeva, per la fattispecie sopra riportata, una riduzione:

  • dell’IMU al 50% (che, per il solo anno 2022, viene ridotta al 37,5%), e
  • della TARI a 2/3.

 (articolo 1, c. 743, L. n. 234/2021)

BONUS ACQUA POTABILE

Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il credito introdotto per il biennio 2021-2022, avente l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

Il credito d’imposta spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

L’ammontare del credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute nel limite, per le persone fisiche non esercenti attività economica, di € 1.000 per immobile e, per gli altri soggetti, di € 5.000 per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

(articolo 1, c. 713, L. n. 234/2021)

COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI

Viene prolungata di un anno la detassazione IRPEF per i terreni dichiarati da chi ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa previdenza agricola.

Pertanto, i redditi prodotti da tali soggetti nell’esercizio di tale attività, anche per il 2022, non concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF e dell’addizionale regionale e comunale.

L’esenzione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti (quindi, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario), ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in questo caso, tuttavia, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto la dichiarazione del reddito dominicale è dovuta da parte del proprietario).

(articolo 1, c. 25, L. n. 234/2021)

AGEVOLAZIONE IMU PER I COMMERCIANTI NEI COMUNI FINO A 500 ABITANTI

Con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori viene previsto il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell’IMU sugli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività, per gli anni 2022 e 2023, a favore dei commercianti e degli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con non più di 500 abitanti delle aree interne.

Inoltre e sempre a favore dei predetti soggetti, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali potranno concedere immobili di loro proprietà in comodato, della durata massima di 10 anni, purchè detti immobili non siano utilizzati per fini istituzionali.

(articolo 1, c. 353, L. n. 234/2021)

IMPOSTA DI REGISTRO PER LE CESSIONI D’AZIENDA

Viene stabilito che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con con­ti­nua­zione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa uti­lizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200,00 ciascuna, in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta.

(articolo 1, c. 237, L. n. 234/2021)

RIFORMA IRPEF

Con l’obbiettivo di diminuire il “cuneo fiscale” è prevista una riforma dell’IRPEF.

In tal senso è prevista: (i) la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili di cui all’art. 11 co.1 del TUIR; (ii) la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali di cui all’articolo 13 del TUIR; (iii) la modifica del “trattamento integrativo della retribuzioni”.

Per quanto attiene i nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro Þ 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Þ 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro Þ 35%;
  • oltre 50.000,00 euro Þ 43%.

Si sottolinea che In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro Þ 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro Þ 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro Þ 38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro Þ 41%;
  • oltre 75.000,00 euro Þ 43%.

Per quanto attiene le modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, vengono modificate mantenendo però la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli asse­gni periodici percepiti dal coniuge separato o divor­ziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Si sottolinea che viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Viene poi modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
  • comunque, non superiore a 1.200,00 euro annui.

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Si precisa ulteriormente che in tema di effettuazioni delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

(articolo 1, co. 2 L. n. 234/2021)

ELIMINAZIONE IRAP PER PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI

A partire dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Si precisa che già prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, risultavano esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa: si avvalessero del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di van­tag­gio ex DL 98/2011; fossero privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del D.Lgs. 446/97), se­condo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Si precisa che non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

(articolo 1, co. 8 L. n. 234/2021)

MODIFICA DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF

Per l’anno 2022 viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali.

Inoltre, viene differito il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’ad­dizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione.

Ulteriormente viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Eco­no­mia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Si precisa, che viene stabilito un aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei comuni capoluogo di città metropolitana.

Infatti, ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro, viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.

(articolo 1, co. 8-9 L. n. 234/2021)

MODIFICA DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA “SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO” C.D. NUOVO “PATENT BOX”

Preliminarmente si ricorda che per i titolari di reddito d’impresa era previsto un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent box”) per i redditi derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali (art. 1 co. 37 – 45 della L. 190/2014 e DM 28.11.2017).

Tale opportunità era stata sostituita da una nuovo regime agevolativo che prevedeva una cosiddetta “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo (cfr. 6 DL 146/2021).

Ora, con la Legge di Bilancio 2022 vengono apportate delle modifiche rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 che aveva, ripetiamo, modificato la vecchia disciplina del “Patent Box”.

In tal senso la nuova agevolazione si sostanzia in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai determinati beni immateriali (software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli).

In particolare, è prevista un maggiorazione del 110% (in luogo del 90% inizialmente previsto) di tali costi, rilevante sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP.

Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e IRAP.

Si specifica che rimangono esclusi dall’agevolazione i costi di ricerca e sviluppo relativi ai marchi d’impresa e il know how.

Di converso si sottolinea che è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

 (Articolo 1, co. 10-11  L. n. 234/2021)

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 

Viene stabilita la proroga dal 2022 al 2025 per il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In tal senso per quanto attiene al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Ed inoltre è previsto che per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, sia riconosciuto un credito d’imposta:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

(articolo 1, co. 12 L. n. 234/2021)

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, IN TRANSIZIONE ECOLOGICA, IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E IN ALTRE ATTIVITA’ INNOVATIVE

È stabilita la proroga del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Ed infatti è previsto che il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Inoltre, il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.

Mentre per quanto attiene le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

  • per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  • per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
  • per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

(articolo 1, co. 44 L. n. 234/2021)

BONUS QUOTAZIONE PMI 

Viene stabilito che anche per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 è concesso un credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Si precisa che dal 1° gennaio 2022, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.

(articolo 1, co. 46 L. n. 234/2021)

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI BILANCIO 2021 

È stabilito che anche per i bilanci relativi all’esercizio 2021 risulterà applicabile il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020, che ha consentito ai soggetti che re­digono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

Tale sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, hanno sospeso il 100% dell’ammortamento.

   (articolo 1, co. 711 L. n. 234/2021)

MODIFICHE PER LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILISTICI E FISCALI  

Vengono apportate modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 con le quali si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’av­viamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

In tal senso è possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti (con riferimento all’esempio fatto) ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per quanto attiene i beni diversi dai marchi e dall’avviamento non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  • ai beni materiali;
  • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  • alle partecipazioni.

    (articolo 1, co. 622- 624 L. n. 234/2021)

INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONE AZIENDALI

Viene stabilita la proroga, con mutamenti, dell’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Ulteriormente viene introdotto il limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Altresì è eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.  

(articolo 1, co. 70-71 L. n. 234/2021)

DOCENTI E RICERCATORI – PROROGA DEL REGIME AGEVOLATO 

È stabilito che per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 è ricono­sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli mi­norenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020);

Si precisa che tale beneficio è subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta, prima dell’esercizio dell’op­zione per il prolungamento.

(articolo 1, co. 763 L. n. 234/2021)

MODIFICA DELLA DISCPLINA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI NEI PIR 

Sono previste alcune modifiche con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) ovvero quella specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 – 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi e dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).

La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.

Si precisa ulteriormente che per l’anno 2022 è stabilita la proroga per la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In tal senso è prevista:

  • la proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31.12.2022;
  • in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2022, tale credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.

Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;
  • oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.

   (articolo 1, co. 26-27 e 912 L. n. 234/2021)

MALATTIA O INFORTUNIO DEL PROFESSIONISTA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Viene stabilito che in caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è pre­vista la sospensione dei termini degli adempimenti tributari.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

E’ stabilito che la sospensione si applicherà in caso di:

  • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,
  • parto prematuro della libera professionista,
  • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
  • decessodel libero professionista.

Per quanto attiene la durata della sospensione, è stabilito che nel caso di malattia o infortunio  operi dall’inizio del periodo di cura o ricovero fino a 45 giorni dal termine delle cure o dalle dimissioni , 6 mesi in caso di decesso  e 30 giorni per parto prematuro o interruzione di gravidanza.

La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussi­stano:

  • un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
  • un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.

In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.

Ulteriormente è bene sottolineare che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.

Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attesta­zio­ne è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arre­sto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applica­no, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.

(articolo 1, co. 927- 944 L. n. 234/2021)

LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE TRAMITE IL MODELLO F24

La legge di bilancio 2022 mette a regime il limite di 2 milioni di euro per la compensazione tramite mod. F24 già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

In tal senso viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Si precisa che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Per quanto attienine i Subappaltatori edili è previsto che il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a re­gi­me, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece­dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

Ulteriormente il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

(articolo 1, co. 72   L. n. 234/2021)

POSTICIPAZIONE DEI TERMINO DI PAGAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO

Viene stabilito in continuità con quanto già previsto dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dal 1.9.2021 al 31.12.2021, che il termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022 è stabilito nel termine di 180 giorni e non di 60 giorni.

(articolo 1, co. 913   L. n. 234/2021)

ESCLUSIONE CONTROLLI CARICHI PENDENTI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Viene stabilito che le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale, vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

In tal senso, quindi, non opera la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.

(articolo 1, co. 31-36 L. n. 234/2021)

RIFORMA AGGI DI RISCOSSIONE

Preliminarmente si ricorda che sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l’aggio è pari al 3% delle somme riscosse ed al 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l’aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.

In tal senso la legge di Bilancio 2022 interviene sull’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999 rimodulando il sistema di remunerazione delle attività svolte dall’Agente della riscossione, con eliminazione, nella sostanza, degli oneri di riscossione.

L’intento del legislatore è quello di riformare l’aggio di riscossione, facendone in sostanza ricadere i costi sulla fiscalità generale, come avviene del resto per l’attività di accertamento.

Le modalità applicative del nuovo sistema, incluse le quote di aggio a carico del debitore, saranno disciplinate da un apposito decreto attuativo.

(articolo 1, co. 14-23  L. n. 234/2021)

DL 146/2021 RINVIO AL 24 REGIME IVA ENTI ASSOCIATIVI

Preliminarmente si ricorda che, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:

  • alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantisti­che), finora escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021);
  • in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021).

In tal senso la norma in esame prevede il rinvio all’1.1.2024 dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

Ed infatti Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l’applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all’1.1.2024).

(articolo 1, co. 683 L. n. 234/2021)

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Viene stabilita la proroga fino al 31.3.2022. delle agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Nello specifico è stabilito che dal 1.1.2021 al 31.3.2022, tali attività:

  • sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utiliz­za­zione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;
  • non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove con­cessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

Ulteriormente è previsto che tali attività non sono subordinate alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cul­turale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.

(articolo 1, co.706  L. n. 234/2021)

PROROGA ENTRATA IN VIGORE “PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX”

Viene stabilità un ulteriore rinvio al fine della concreta attivazione delle due imposte introdotte, dalla legge di bilancio 2020, per limitare il consumo, l’una, degli imballaggi monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti, l’altra, delle bevande edulcorate.

In tal senso si prevede l’entrata in vigore delle due tasse al 1° gennaio 2023.

(articolo 1, co.12  L. n. 234/2021)

FONDO DI GARANZIA PMI

Viene modificata la disciplina del Fondo di garanzia, prorogando fino al 30 giugno 2022 la disciplina straordinaria prevista dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro passa dal 90 all’80%.

A far data dal 1° luglio 2022 invece non troverà più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

È inoltre stabilito che decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.

Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione, saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante. Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017.

(articolo 1, co.53-58  L. n. 234/2021)

GARANZIA SACE E GREEN DEAL

Viene introdotta la proroga al 30.6.2022 dell’operatività della Garanzia SACE di cui all’articolo 1, D.L. 23/2020.

Ulteriormente vengono rideterminate le risorse disponibili sul Fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro

(articolo 1, co.59 L. n. 234/2021)

LEGGE SABATINI

E’ previsto il rifinanziamento dell’agevolazione “Sabatini” per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l’anno 2027. Ulteriormente è previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

(articolo 1, co.47-48  L. n. 234/2021)

MODIFICA DISCIPLINA “MICROCREDITO”

Viene stabilità una modifica alla disciplina del microcredito:

  • elevando da 40.000 a 75.000 euro l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;
  • consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali, nell’importo massimo di 100.000 euro;
  • prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

(articolo 1, co.914 L. n. 234/2021)

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

Viene stabilito l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (ex art. 1, comma 98, legge n. 208/2015) a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (art. 1, comma 176).

(articolo 1, co.175 L. n. 234/2021)

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPIANTI SPORTIVI

Viene confermata per il 2022 la disciplina del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Si precisa che il credito d’imposta in questione riguarda esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa diversamente dalla previgente disciplina che lo riconosceva anche in favore di persone fisiche ed enti non commerciali.

(articolo 1, co.190 L. n. 234/2021)

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE EDITRICI

È prevista la proroga per gli anni 2022 e 2023 e l’incrementato nell’entità e nel limite di spesa, per il credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici.

In tal senso, infatti, è riconosciuto un credito d’imposta anche per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

(articolo 1, co.378-379 L. n. 234/2021)

RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA DISCPLINA DEL C.D. “ESTEROMETRO”

L’art. 5 co. 14-ter del DL 146/2021 convertito, ha differito dall’1.1.2022 all’1.7.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, originariamente apportate dall’art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

La comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere ef­fettuata, in via obbligatoria, dall’1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio (SDI), adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione. Il novellato art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015 prevede, infatti che:

  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30.6.2022. In particolare:

  • l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà essere effettuato entro il 2.5.2022 (essendo il 30.4.2022 un sabato);
  • l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà essere effettuato entro il 22.8.2022 (il 31.7.2022 è domenica, pertanto l’invio dovrebbe essere effettuato entro lunedì 1.8.2022; in tal caso opera però il differimento feriale previsto dall’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 e conseguentemente la scadenza dovrebbe essere ulteriormente prorogata dall’1.8.2022 al 20.8.2022, che, tuttavia, cade di sabato, slittando ulteriormente al 22.8.2022).

(articolo 5, co.14-ter DL. n. 146/2021)

DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE

L’art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021 convertito, ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:

  • da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-bis del
    DL 119/2018);
  • da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018, che fa esplicito riferimento al citato art. 10-bis del DL 119/2018).

(articolo 5, co.12-quater  DL. n. 146/2021)

INVIO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

L’art. 5 co. 12-ter del DL 146/2021 convertito, ha rinviato dall’1.1.2022 all’1.1.2023 l’obbligo previsto dall’art. 2 co. 6-quater del D.Lgs. 127/2015, il quale impone agli esercenti tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 co. 3 e 4 del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175) di inviare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria mediante i registratori telematici, al fine di assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei cor­rispettivi ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015.

Attualmente, tali soggetti possono memorizzare e trasmettere i cor­rispettivi mediante l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria su base facoltativa. Tuttavia, a partire dall’1.1.2023, tale modalità di assolvimento degli obblighi diventerà obbligatoria.

(articolo 5, co.12-ter  DL. n. 146/2021)

REGIME AGEVOLATO IVA PER ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

L’art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021 convertito, estende la disciplina dettata sotto il profilo IVA per il regime forfetario, di cui all’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro.

La disposizione ha carattere transitorio in attesa della piena operatività delle disposizioni fiscali del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), la cui efficacia è subordinata all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (avvenuta il 23.11.2021) e all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi degli artt. 101 co. 10 e 104 co. 2 del D.Lgs. 117/2017.

In virtù dell’applicazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2014, gli enti che beneficiano del regime agevolato: (i) non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa per le operazioni effettuate (salvo limitate eccezioni); (ii) non detraggono, per qualunque operazione, l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi; (iii) sono esonerati dagli adempimenti IVA, ad esclusione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

(articolo 5, co.12-quinques  DL. n. 146/2021)

ESTRATTO DI RUOLO – IMPOSSIBILITA’ DI RICORSO

Viene stabilito che il debitore non possa impugnare l’estratto di ruolo (prospetto riepilogativo dei carichi pendenti) rilasciato, successivamente alla notifica della cartella di pagamento, dal funzionario dell’Agente della Riscossione al contribuente.

Non è nemmeno possibile impugnare la cartella di pagamento non validamente notificata, salvo il contribuente possa dimostrare che il carico pendente:

  • può compromettere la partecipazione ad una gara di appalto;
  • può inibire il pagamento di somme ad opera della Pubblica Amministrazione (ciò si verifica per debiti iscritti a ruolo di ammontare almeno pari a 5.000,00 euro);
  • può, in generale, compromettere i rapporti con una Pubblica Amministrazione.

(articolo 3-bis   DL. n. 146/2021)

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