Nuova definizione agevolata dei c.d. “avvisi bonari”

Nuova definizione agevolata dei c.d. “avvisi bonari”

Avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021

Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, richieste dall’Agenzia delle Entrate a mezzo dei c.d. avvisi bonari, possono essere definite in misura agevolata, riducendo la sanzione dovuta dal 10% al 3% (non sono invece previste riduzioni sulle imposte, sui contributi previdenziali e sugli interessi dovuti).

Rientrano in questa tipologia di definizione agevolata:

  • gli avvisi bonari relativi ad uno o più dei 3 predetti periodi d’imposta che siano stati notificati al contribuente prima del 1° gennaio 2023, per i quali – a tale ultima data – non sia ancora scaduto il termine dei 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento dell’intero importo dovuto (o della prima rata, in caso di opzione per la rateizzazione);
  • gli avvisi bonari relativi ad uno o più dei 3 predetti periodi d’imposta notificati al contribuente successivamente al 1° gennaio 2023.

Qualora il contribuente intenda aderire alla definizione agevolata per le annualità 2019, 2020 e 2021, non sarà necessario presentare alcuna domanda all’Agenzia delle Entrate, essendo sufficiente procedere a ricalcolare l’avviso bonario con la nuova misura della sanzione al 3%.

Definizione agevolata degli avvisi bonari in corso di rateazione al 1° gennaio 2023

In aggiunta a quanto illustrato nel precedente paragrafo, la Legge di Stabilità 2023 prevede, inoltre, la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi bonari relativi a qualsiasi periodo d’imposta, a condizione che – alla data del 1° gennaio 2023 – sia regolarmente in corso il loro pagamento rateale.

Si tratta, quindi, degli avvisi bonari relativi anche ad annualità diverse dal 2019, 2020 e 2021, che sono stati oggetto di rateizzazione da parte del contribuente in anni precedenti, sempre che – alla data del 1° gennaio 2023 – non si sia verificata alcuna causa di decadenza dalla suddetta rateazione.

L’agevolazione consiste nella possibilità di rideterminare le sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Anche in questo caso, qualora ci si voglia avvalere della nuova definizione agevolata, non sarà necessario presentare alcuna domanda all’Agenzia delle Entrate, essendo sufficiente provvedere a ricalcolare la sanzione al 3% sull’imposta/sul contributo che residua dopo aver decurtato i versamenti delle rate effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Applicabilità della nuova definizione agevolata anche alle liquidazioni periodiche IVA

Secondo gli ultimi chiarimenti ufficiali, i contribuenti possono avvalersi della nuova definizione agevolata con riduzione della sanzione dal 10% al 3% anche per le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, il cui pagamento rateale sia ancora in corso al 1° gennaio 2023 e sempre che non si sia verificata a tale ultima data una causa di decadenza dalla rateazione.

Estensione dei piani di rateazione

Infine, si evidenzia che – in merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di:

  • controlli automatizzati (da cui scaturiscono gli avvisi bonari);

e/o

  • controlli formali delle dichiarazioni;

la Legge di Stabilità 2023 ha introdotto un’importante modifica, prevedendo la possibilità di rateizzare le somme dovute fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall’importo complessivamente dovuto dal contribuente a seguito di uno dei predetti controlli.

Fino al 31 dicembre 2022, invece, le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo; solo nel caso di somme di importo superiore a € 5.000, il contribuente poteva estendere il piano di rateazione fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La possibilità di allungare il piano di rateazione si applica:

a) alle rateazioni non ancora iniziate;

b) alle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

Conseguentemente, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a € 5.000 potranno essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.